Codice del processo amministrativo: primi profili di incostituzionalità

Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 800, il TAR Campania, Napoli, sezione I, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e l’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo.

In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.

L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.

Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.
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