Con sentenza n. 1840 depositata il 14 giugno 2010 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, ha fissato il principio secondo cui con l'espressione “volume esistente” contenuta nella legge regione Lombardia 16 luglio 2009 n. 13 (cd. Piano Casa) non può che intendersi il volume fisicamente riscontrabile al momento della presentazione della d.i.a. (cd. volumetria di piano), e non la volumetria massima realizzabile in base all’indice di edificabilità fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico. Un'interpretazione estensiva della norma regionale nel senso invocato dallo stesso Comune interessato (Segrate) in una sua circolare interpretativa, non soltanto, afferma il TAR, sarebbe in contrasto col tenore letterale della norma, e dunque col criterio cardine di ogni operazione ermeneutica, ma anche con la ratio della normativa in esame, che non intende in nulla sovrapporsi d’autorità al pianificatore comunale "attribuendo indiscriminatamente volumetrie ulteriori rispetto a quelle previste dagli strumenti urbanistici locali".
La sentenza n. 1840/2010 del TAR Lombardia é disponibile sul sito del TAR all'indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001220/Provvedimenti/201001840_20.XML
Piano Casa: il ^volume esistente^ é quello fisicamente riscontrabile, non quello assentibile secondo lo strumento urbanistico
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
9:33 AM
mercoledì 1 dicembre 2010
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