Con sentenza breve n. 4374 depositata il 2 dicembre 2010, il TAR Piemonte, sezione prima, ha statuito che la disposizione contenuta nelle NTA del Comune di Almese (Torino), nella parte in cui prescrive che “non s’intenderanno come pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci (art. 901 c.c.)”, è illegittima per violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M 02.04.1968 n. 1444, il quale, correttamente interpretato nei termini esposti in sentenza, non consente di escludere dal concetto di “pareti finestrate” le ipotesi in cui nella parere siano presenti esclusivamente “luci”.
La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.
La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.
Distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968: valgono anche per le luci, non solo per le finestre
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
6:39 PM
martedì 21 dicembre 2010
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