E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Va dato atto al Governo di avere messo in campo quantomeno la volontà di cambiare le cose. Le previsioni del precedente Codice che ne limitavano la portata subordinandone l'applicazione:
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- a condizione che non vi fossero oneri aggiuntivi (art. 2);
- o nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della autonomia normativa delle Regioni (art. 3),
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
ART. 2 (Finalità e ambito di applicazione)
TESTO ANTE RIFORMA
2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.TESTO POST RIFORMA
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[...]
b) il comma 2-bis è abrogato; ART. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)
TESTO ANTE RIFORMA
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (2).
(2) Comma inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
TESTO POST RIFORMA
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) il comma 1-bis è abrogato.