Con ordinanza collegiale n. 14 depositata il 5 gennaio 2011 nel ricorso n. 2694/2009, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'adunanza plenaria la decisione sulla natura della DIA, ossia se l'istituto vada qualificato come un provvedimento piuttosto che un atto di natura privata, con il dubbio - con riguardo a quest'ultima soluzione - se si tratti di un atto soggetto a azione di accertamento autonomo in ordine alla inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, piuttosto che a un evento che imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del rimedio previsto attualmente dall’art. 31 CPA.
Non sfugge al Consiglio di Stato il fatto che una decisione sulla natura della DIA coinvolgerebbe altri istituti, quali la SCIA, frutto di una evoluzione dell’ordinamento che, nel rapporto permanente tra autorità e libertà, sposta la soglia verso la seconda e prevede una accelerazione degli strumenti di liberalizzazione, ma di cui "non è ancora chiara allo stato la ampiezza di applicazione in materia edilizia" e che purtuttavia "enfatizza (in nome di una ulteriore liberalizzazione e semplificazione) ancora di più la natura privatistica dell’atto, ma per converso non può smentire la permanenza della potestà pubblica, che è naturalmente fatta salva in via di autotutela e di divieto di prosecuzione della attività".
L'ordinanza collegiale n. 14 del 5 gennaio 2011 del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.