Il che a dire, come evidenzia il TAR, che se nell'articolo 122 la decisione circa l'inefficacia del contratto é rimessa alla valutazione discrezionale del Collegio, qualora ci si imbatta in una delle fattispecie elencate del'articolo 121 l'esito è obbligato. Nessuna nuova, dunque, dalla decisione, che merita invece di essere segnalata per l'applicazione anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario delle disposizioni di cui al citato art. 11 comma 10, del codice dei contratti, che a sua volta richiama l’art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 53/2010 - afferma il TAR - l'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 comma 5 lett. a) e la clausola standstill cui al citato (e novellato) art. 11 comma 10 sono divenuti
funzionali a garantire la tempestività e dunque l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara; e poiché tale obiettivo è privilegiato dall'ordinamento nazionale ed europeo rispetto alla celerità nella conclusione del contratto, appare logico ritenere che tanto i menzionati obblighi informativi ex art. 79 quanto la clausola standstill ex art. 11 comma 10 sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l’effettività di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici, che oltretutto non attiene specificamente alle modalità di svolgimento della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11 dell’art. 125;Nel caso di specie la clausola in questione è rimasta inosservata e ciò ha privato il ricorrente della possibilità di proporre ricorso a questo TAR prima della stipulazione del contratto. Risulta quindi concretata la fattispecie di cui all’art. 121 comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo, così che il TAR - dopo aver annullato l'aggiudicazione definitiva impugnata - si è visto tenuto a dichiarare l'inefficacia del contratto in questione
non ravvisandosi (e non essendo neppure state prospettate) esigenze di segno contrario, ai sensi del comma 2 del citato art. 121 (e risultando irrilevante il richiamo contenuto nella memoria conclusiva della controinteressata, a pretese ragioni di urgenza, genericamente affermate, che giustificherebbero l'inosservanza della clausola standstill).
La sentenza n. 1021/2010 del TAR Toscana é disponibile sul sito giustizia-amministrativa.it a questo indirizzo.