Infrastrutture di telecomunicazioni: sono tenute al rispetto delle distanze previste dai regolamenti locali

Jesus Cortinovis
Consiglio di Stato n. 2521  del 19/05/2014: pur essendo le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici soggette ad una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio, restano, in ogni caso, nuova costruzione che introducono trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Come tali sono soggette al rispetto dei regolamenti edilizi in materia di distanza delle costruzioni, dal confine e da altri fabbricati, non potendo questo elemento essere inteso come un indebito limite all’espansione della rete di telecomunicazione. 


La recente e significativa pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, prende spunto da due provvedimenti emessi da parte di una PA locale nei confronti di un Operatore. In particolare da una prima ingiunzione di immediata sospensione dei lavori, relativi alla realizzazione di una stazione radio base sul rilievo della mancata osservanza della distanza minima dai confini da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e dalle strade, e da un successivo provvedimento di annullamento, in autotutela, dell’idonea autorizzazione, già rilasciata al medesimo Operatore ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259 del 2003, per la realizzazione di una stazione radio.

Il giudice di prime cure - T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sez.II, sent. n. 1136 del 2012 –, che aveva già respinto le domande di annullamento dei provvedimenti formulate dall’Operatore, aveva altresì precisato che l’impianto di telecomunicazione, ancorché oggetto della disciplina speciale dettata dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 relativa al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle infrastrutture di t.l.c., non restava sottratto, in relazione al non contenuto impatto sul territorio del manufatto accessorio (shelter), alla disciplina sulle regole dell’edificazione; oltre al fatto che non venivano in rilievo prescrizioni del Comune che potevano qualificarsi impeditive della capillare espansione sul territorio della rete di telecomunicazione.

A tale proposito il Consiglio di Stato, con la recente sentenza in commento, ha in primo luogo posto l’accento sul dato testuale dell’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.4), del d.lgs. n. 380 del 2001, il quale include nella categoria degli interventi di “nuova costruzione” - che introducono “trasformazione edilizia e urbanistica territorio” e, quindi, sono soggetti a controllo ai sensi del successivo art. 10 - “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione”.

Questo principio non trova eccezione per effetto della disciplina dettata dall’art. 87 del codice della comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. n. 259 del 2003. In tal senso, come già ampiamente sottolineato, il citato Codice delle comunicazioni elettroniche reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, abbinando all’interno di un unico procedimento - a fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell’atto conclusivo - la verifica dell’osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla porzione di territorio su cui interviene l’installazione dell’impianto, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare al disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato.

La sottrazione al regime autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell’assimilazione, ai sensi dell’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle “opere di urbanizzazione primaria”. Anche tali ultimi interventi - come espressamente previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.2) del d.lgs. n. 380 del 2001 - per l’effetto modificativo dell’assetto del territorio ad essi peculiare si qualificano come “nuova costruzione” e non sono sottratti al controllo comunale previsto dall’art. 10 del d.lgs. citato.

In quest’ottica, l’applicazione della regole sulla distanza delle costruzioni dal confine e da altri fabbricati, previste dal regolamento edilizio comunale, non può neppure essere intesa come un indebito limite all’espansione della rete di telecomunicazione, che necessariamente deve estendersi al servizio di tutto il territorio comunale.

Ne deriva che la richiesta unicamente diretta all’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione, non riporta ad una radicale preclusione della capillare espansione della rete di telefonia mobile, che si verifica in presenza di prescrizioni restrittive che indirizzino l’installazione degli impianti solo in talune delle zone indicate dallo strumento urbanistico o in siti all’uopo individuati dal Comune.

Con la recente pronuncia in commento il Consiglio di Stato mette, pertanto, in evidenza un importante principio secondo il quale il corretto sviluppo del tessuto edilizio, che non può essere pregiudicato da una disordinata ed estemporanea ubicazione degli impianti di t.l.c., che integrano una nuova costruzione, in elusione di ogni regola sull’esercizio dello jus aedificandi. Nel caso in esame la non limitata consistenza strutturale dell'opera determina un impatto non contenuto introducendo una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, che si configura come un intervento di nuova costruzione, pertanto non sottraibile al controllo del Comune, e di conseguenza soggetta alle norme in materia di edilizia e urbanistica.

La pronuncia in commento rappresenta tuttavia un indirizzo contrario  rispetto a quanto già sancito dal medesimo Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 3536 del 25/06/2007, dove si precisava come non si possano imporre, mediante regolamento comunale edilizio, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si poteva pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che apparivano priva di giustificazione alcuna e rappresentativa solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.

Orientamento, questo, che si colloca nel solco dell'indirizzo secondo il quale gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (cfr., tra le tante si ricorda: Consiglio Stato, VI, 26/08/2003, n. 4847; 24/11/2003, n.7725; TAR Campania Napoli, sez. I, 04/03/2005, n. 16110; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 03/05/2008, n. 711; TAR Sicilia - Palermo, sez. II, 11/11/2011, n. 2100).

La sentenza del Consiglio di Stato n.02521, del 19/05/2014, è disponibile sul portale della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.
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