Con pronuncia del 12 luglio 2012, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che solo i proprietari delle infrastrutture, per servizi di telefonia mobile, possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali. Non possono invece essere assoggettati al alcun contributo gli Operatori che, semplicemente, utilizzano tali infrastrutture di tlc.
La controversia trae origine dalle obiezioni sollevate, da Vodafone España e da France Telecom España, in qualità di semplici utilizzatori e non proprietari della rete di telecomunicazione elettronica, presso la Corte Suprema Spagnola. Il tutto in relazione alla conformità ed al rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni").
La direttiva "autorizzazioni", che detta disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, consente, infatti, agli Stati membri di prevedere l'applicazione di un contributo sul diritto di installare infrastrutture necessarie a prestare servizi di telecomunicazione.
Secondo detta disposizione, lo Stato Spagnolo imponeva, però il contributo alle imprese a prescindere dal fatto che le medesime fossero o meno proprietarie delle infrastrutture necessarie alla prestazione dei servizi.
Posto, in ogni caso, come pure chiaramente evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, che la direttiva “autorizzazioni”, non definisce né la nozione di installazione di strutture su proprietà pubbliche o private né chi sia il debitore tenuto a dover versare il contributo, relativo ai diritti inerenti a tale installazione; la medesima Corte, nella sentenza in commento, ha altresì sottolineato via preliminare, che, nell'ambito della direttiva "autorizzazioni", gli Stati membri “ .... non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti dalla direttiva stessa”.
La Corte precisa altresì che, secondo la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE (direttiva “quadro”), i diritti per consentire l'installazione di strutture su proprietà pubblica o privata sono concessi alle imprese che siano stata autorizzate a fornire reti di comunicazioni pubbliche e abilitate, a tale titolo, ad installare le necessarie strutture. Ne consegue, pertanto, che il contributo per i diritti di installare strutture può essere imposto solo ai titolari di tali diritti, vale a dire al proprietario delle infrastrutture installate su proprietà pubbliche o private.
Secondo la Corte di Giustizia UE il diritto dell'Unione Europea non consente infatti, agli Stati membri, di imporre detto contributo agli Operatori che, senza essere proprietari delle infrastrutture, le utilizzano per la prestazione di servizi di telefonia mobile.
Sul tema, in considerazione anche del fatto che le disposizioni contenute nella direttiva “autorizzazioni” sono formulate in termini incondizionati e precisi, la medesima direttiva, al fine di contestare l'applicazione di una decisione dell'autorità pubblica, incompatibile con la disposizione comunitaria, può essere invocata direttamente dai singoli avanti ai giudici nazionali.
In relazione alla distinzione tra le figure di Operatore e di solo proprietario di infrastrutture, è evidente l'importanza della sentenza in commento che conferma e consolida il dettato normativo disciplinato dal legislatore comunitario già nella direttiva 1996/19/CE, c.d. direttiva full competition. In particolare viene messo in evidenza il principio che le infrastrutture, possano essere fornite anche da soggetti terzi non necessariamente Operatori. In tal senso risulta pertanto evidente come già il Legislatore comunitario del 1996, abbia voluto mettere in evidenza una certa realtà di mercato legata a soggetti ben determinati e distinti in alcuni Paesi dell’Unione Europea. Soggetti, come le Tower Company, che fondano, il proprio business nella concessione ed utilizzo di infrastrutture (intese dal Legislatore comunitario del 1996 come opere diverse dagli impianti) destinate esclusivamente ad ospitare ed offrire un servizio agli impianti degli Operatori di telecomunicazioni.
La sentenza in commento, pur richiamando, pertanto, i principi riaffermati anche dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni") e dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE (direttiva “quadro”), conferma e consolida un elemento fondamentale alla base del generale principio del libero mercato, della concorrenza e della trasparenza..
Risorse
La pronuncia 12 luglio 2012 Corte di Giustizia EU è scaricabile su questo sito a questo indirizzo:
www.studiospallino.it/doc/corte_eu_C0055_2011.PDF
La Direttiva del Parlamento Europero e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni") è reperibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0021:IT:PDF
La Direttiva del Parlamento Europero e del Consiglio n. 2002/21/CE (direttiva “quadro”), è reperibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:IT:PDF