Avv. Lorenzo Spallino |
La sentenza non cita il disposto dell'art. 9 del d.m. 1444/1968: purtuttavia, si deve ritenere che l'inderogabilità della distanza fissata in 10 metri dallo strumenti urbanistico locale tragga la sua fonte dalla normativa nazionale, non potendovisi distaccare.
La decisione puntualizza anche che a nulla vale immaginare un corpo di collegamento tra gli edifici costituito da una tettoia o da un pergolato: un simile manufatto non contribuisce infatti "a trasformare due distinti fabbricati in un unico blocco".
La sentenza n. 964 del 27 maggio 2014 il Tribunale di Como è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.