Avv. Lorenzo Spallino |
Un’azienda agricola ottiene nel 2004 autorizzazione paesistica ex art. 151 d.lgs. 490/99 e permesso di costruire per la realizzazione di un impianto florovivaistico su un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in area vincolata.
Successivamente, a seguito di sopralluogo, l’Amministrazione comunale accerta la difformità dei lavori realizzati sia dall’autorizzazione paesistica sia dal permesso di costruire e ne ordina quindi la demolizione.
Avverso tale ordinanza l’azienda agricola ricorre avanti il TAR Lombardia.
Nelle more del giudizio entra in vigore la l. n. 308/2004, che al co. 37 dell’art. 1 prevede: “Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica (…)” (c.d. “condono paesistico”).
Per ottenere tale condono occorre presentare una domanda di accertamento di compatibilità paesistica all’autorità preposta alla gestione del vincolo (nel caso di specie, il Parco Regionale della Valle del Lambro), la quale si pronuncia previo parere della Soprintendenza.
Il 31 gennaio 2005 l’azienda agricola presenta la domanda, ottiene a stretto giro un parere favorevole dalla Soprintendenza, ma nessun riscontro da parte dell’ente Parco.
Con sentenza n. 2088/2013, depositata il 30 agosto 2013, il TAR si pronuncia sul ricorso proposto dall’azienda agricola, in parte dichiarandolo improcedibile, in parte respingendolo.
Il successivo 3 ottobre l’Amministrazione comunale effettua nuovo sopralluogo sul terreno oggetto degli interventi, riscontra che nulla è cambiato dal primo sopralluogo ed emette nuova ordinanza di demolizione, che viene prontamente impugnata dall’azienda agricola avanti il giudice amministrativo.
Tra i motivi di ricorso, l’azienda denuncia l’irragionevolezza del (nuovo) provvedimento demolitorio, in quanto emesso prima di conoscere l’esito della domanda di condono paesistico presentata il 31 gennaio 2005, sulla quale è intervenuto il parere favorevole della Soprintendenza ma non ancora l’accertamento di compatibilità da parte del Parco Regionale Valle del Lambro.
Ordinare la demolizione delle opere prima dell’accertamento della loro compatibilità paesistica, sostiene l’azienda ricorrente, contravverrebbe a ragioni di economia dei procedimenti e di tutela dell’affidamento ingenerato nel privato dal positivo parere della Soprintendenza. Laddove il condono paesistico dovesse infatti pervenire a demolizione ormai avvenuta, alla ricorrente non resterebbe altro rimedio che intraprendere un’azione di risarcimento dei danni, essendo ormai venuto fisicamente meno il bene della vita per la cui tutela ha agito.
L’argomentazione della ricorrente si fonda sul presupposto che l’accertamento di compatibilità paesistica porti con sé un effetto sanante su quanto realizzato in difformità dai titoli: da qui la necessità di scongiurarne la demolizione.
Di diverso avviso il Comune, secondo cui il procedimento disciplinato dalla l. 308/2004 è volto all’accertamento della compatibilità paesaggistica, non alla sanatoria paesaggistica, e il condono ambientale opererebbe al più sul piano penale, non su quello amministrativo. In sostanza: il condono paesistico metterebbe l’autore dell’abuso al riparo dalle conseguenze penali della sua condotta, lasciando impregiudicato il potere sanzionatorio dell’A.C. con riguardo sia ai profili edilizi sia ai profili paesistici.
È questa seconda lettura ad essere condivisa dal TAR Milano nella decisione resa con sentenza n. 1508/2014:
Secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, il condono paesaggistico ex art. 1, c. 37, l. n. 308/2004 ha effetti solo in ambito penale, estinguendo il reato ambientale di cui all'art. 181, d.lg. n. 42 del 2004, mentre non esplica effetti per quanto riguarda la sanzionabilità dell’abuso sotto il profilo amministrativo (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 21 maggio 2008, n. 1207; TAR Campania, Napoli, IV, 3.1.2013, n. 90; T.A.R. Campania Napoli, VI, 5.3.2012, n. 1107; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 11/07/2013, n. 1626; si veda altresì Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 4570/2013)".
Nessun obbligo, dunque, per il Comune di attendere l’esito della domanda di condono paesaggistico, proposta ai sensi dell’ art. 1, c. 37, l. n. 308/2004, come irrilevante è la circostanza che soprintendenza e ente parco regionale abbiano in quella sede reso un parere favorevole sulla domanda.
Di interesse anche il riferimento, contenuto nella sentenza sopra citata, all’ordinanza n. 4570/2013 del Consiglio di Stato, resa tra le medesime parti nel giudizio di impugnazione della sentenza del TAR Milano n. 2088/2013.
Con tale ordinanza il C.d.S. ha respinto la domanda cautelare presentata dall’azienda agricola anche sulla base dei “dubbi, alla luce della giurisprudenza amministrativa e civile, circa la valenza extrapenale del cosiddetto condono ambientale introdotto dall’art. 1 comma 37 della legge 308/2004”: valenza extrapenale che il T.A.R. Milano ha espressamente escluso.
Di interesse anche il riferimento, contenuto nella sentenza sopra citata, all’ordinanza n. 4570/2013 del Consiglio di Stato, resa tra le medesime parti nel giudizio di impugnazione della sentenza del TAR Milano n. 2088/2013.
Con tale ordinanza il C.d.S. ha respinto la domanda cautelare presentata dall’azienda agricola anche sulla base dei “dubbi, alla luce della giurisprudenza amministrativa e civile, circa la valenza extrapenale del cosiddetto condono ambientale introdotto dall’art. 1 comma 37 della legge 308/2004”: valenza extrapenale che il T.A.R. Milano ha espressamente escluso.