Avv. Lorenzo Spallino |
La disposizione prevede l'obbligo per i difensori i cui ricorsi accedano al rito accelerato:
di contenere la dimensione del ricorso e degli altri atti difensivi nei limiti e secondo le modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello StatoCon il medesimo decreto possono essere stabiliti i casi in cui è consentito superare tali limiti.
In attesa di leggere il futuro decreto attuativo, che immaginiamo prenderà in considerazione anche le conseguenze della violazione del dovere, registriamo che il principio di sinteticità è oggi definitivamente declinato in un espresso dovere di sinteticità, come d'altra parte recita il titolo dell'articolo 3 del c.p.a.
Sul dovere di sinteticità si veda R. Tumbiolo, Processo amministrativo: ai fini della liquidazione delle spese di lite va valutato anche il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti