Consiglio di Stato: mancata produzione del provvedimento impugnato

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 2820 depositata il 30 maggio 2014, la sezione sesta del Consiglio di Stato precisa che la mancata produzione del provvedimento impugnato da parte della p.a. ben può essere supplita in secondo grado, senza preclusione ai nova in sede di appello.


Nella fattispecie il Comune, non costituito in primo grado, ha depositato in appello i provvedimenti relativi al procedimento amministrativo oggetto di causa.  La parte appellata ha eccepito l’irritualità del deposito in appello.

Nel processo amministrativo di primo grado l'Amministrazione resistente ha l'onere di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti del relativo procedimento amministrativo e gli altri ritenuti utili. Se l'Amministrazione non provvede a tale adempimento, il giudice ordina anche d'ufficio l'esibizione dei documenti.

Se ne desume, sottolinea il Consiglio di Stato:

  • che il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo relativo sono per definizione "indispensabili" al giudizio;
  • che la mancata produzione da parte dell'Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere dovere del giudice di acquisirli d'ufficio;
  • che la mancata acquisizione d'ufficio da parte del giudice può essere ben supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello atteso che l'art. 46 comma 2, c.p.a. ("2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio") è senz'altro applicabile in grado di appello senza che si incontri la preclusione ai nova in appello recata dall'art. 104 comma 2, c.p.a., essendovi per definizione un'indispensabilità, sotto il profilo probatorio, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento.

La sentenza n. 2820 della sezione Vi del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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