Sanatoria paesaggistica: il silenzio della Soprintendenza è illegittimo e impedisce il rilascio di un provvedimento favorevole da parte del Comune

Con sentenza 31 gennaio 2012 n. 156, il  TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,  ha finalmente messo un punto fermo sull'obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi sull'istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 181 ^Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa^, D.Lgs. 42/2004, il cui comma 1-quater recita:
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Se, ricorda il TAR, il procedimento amministrativo per l’accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere concluso nel termine di 180 gg., il silenzio della Soprintendenza - che non consente all'amministrazione comunale di concludere il procedimento amministrativo di competenza con provvedimento espresso - è illegittimo, e nei suoi confronti è ammessa la tutela volta a ottenere l'ingiunzione a provvedere in capo alla Soprintendenza stessa.

La sentenza TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 31 gennaio 2012 n. 156 è disponibile a questo indirizzo.
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