Il comma 4 dell'art. 23 di tale D.L., rubricato ^Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità Indipendenti e delle Provincie^ ha infatti aggiunto all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 163/2006, il comma 3 bis, ai sensi del quale
I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente a dun'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comini, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.Il successivo comma 5 prevede l'applicazione della modifica in commento alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012.
Perplessità riguardo a tale tempistica sono state fin da subito espresse dall'ANCI, la quale in particolare ha evidenziato il mancato allineamento dei tempi previsti per dar vita alle Centrali di committenza con quelli dei percorsi intrapresi per approdare alla gestione associata obbligatoria delle funzioni.
L'Associazione Nazionale dei Comuni ha dunque formulato una richiesta di emendamento a tale norma, chiedendo una proroga di 12 mesi per sua attuazione. In data 15 febbraio 2012 le Commissioni riunite I e V del Senato hanno accolto tale emendamento. Si attende ora l'approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe per la modifica definitiva della scadenza.
Fonte: ANCI