Procedimento amministrativo: la Lombardia licenzia la nuova legge regionale.

Non bastassero le quotidiane modifiche legislative a complicare la vita degli operatori professionali del diritto e degli uffici comunali, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno intervenire pesantemente sulla gestione del procedimento amministrativo licenziando la Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1, Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, pubblicata sul BURL n. 5, suppl. del 3 febbraio 2012.

La legge merita in commento articolato che ovviamente ci riserviamo di svolgere.

In sede di prima analisi non è possibile non rilevare che, a differenza della previgente normativa regionale in materia, che si applicava in buona sostanza ai soli procedimenti di competenza regionale, le nuove disposizioni si applicano anche agli enti locali, singoli o associati, nonché agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative (art. 3, c.1, lett. d) . Il dubbio di illegittimità costituzionale è forte: ci si chiede quali competenze abbia la Regione per intervenire sugli enti locali, già obbligati a dotarsi di propri regolamenti in attuazione della legge 241 del 1990.

La seconda annotazione è davvero particolare. Nonostante la legge regionale dichiari di ispirarsi a non meglio precisati criteri di "semplicità" (art. 3, c. 2), le ingerenze nei processi decisionali delineati dalla legge 241 sono pesanti. Si pensi ai processi di pianificazione territoriale che l'art. 13 della legge 241/1990 - in linea con diversi decenni di giurisprudenza amministrativa - esclude dalla applicazione del capo III (articoli da 7 a 13) della stessa legge (e quindi dalla possibilità di presentare memorie che il Comune ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento: art. 10), mentre l'articolo 11 della L.R. 1/2012 estende a campi fino ad oggi neppure immaginati:
5. Nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l'obbligo dell'amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.
La legge regionale della Lombardia n. 1/2012 è disponibile sul portale regionale a questo indirizzo.

Risorse: L. r. Lombardia n. 1/2012: tabella di comparazione con la L. 241/1990
Copyright © www.studiospallino.it