qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.La compilazione del testo può trarre in inganno: la disposizione sembra infatti essere di chiusura dell'intero corpo dell'articolo 9 ("come sopra computate"), riferentesi pertanto tanto alle distanze imposte tra edifici collocati nella medesima zona omogenea (primo comma) quanto agli edifici tra i quali, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono, corra viabilità pubblica.
Di diverso avviso è andato - senza peraltro approfondire particolarmente la questione - il TAR Piemonte nella sentenza n. 17 depositata il 12 gennaio 2012, affermando che la disposizione "è in realtà riferita alle sole zone C. Come tale non si applica alle zone omogenee B" (in tal senso, anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 191/2010).
La sentenza n. 17/2012 del TAR Piemonte è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.