In primo luogo:
- l'onere di indicare in una procedura selettiva i criteri di valutazione dell’offerta dei partecipanti, con riferimento alle prestazioni che formano oggetto specifico della gara, costituisce applicazione di un inderogabile principio di trasparenza amministrativa oramai affermatosi con la L. n. 241/1990, la cui inosservanza vizia irrimediabilmente l’azione della p.a.. Di conseguenza, vanno annullati gli atti di gara se risulta inequivocabilmente che la Commissione giudicatrice non ha formulato criteri di massima per l’assegnazione dei punteggi.
- in caso di annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione in pubbliche competizioni, l'operare congiunto dei principi di segretezza delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione e del principio di conservazione dell'atto amministrativo fa sì che la rinnovazione della gara conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione debba retroagire in modo diverso a seconda del criterio previsto per l'aggiudicazione; infatti, nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e vincolati, è sufficiente rinnovare la fase di valutazione delle offerte mentre, nel caso, di aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali, è necessario rinnovare l'intero procedimento di gara, a partire dalla stessa fase della presentazione delle offerte. Ne consegue che la decisione del Comune di procedere all’annullamento in autotutela dell’intera procedura, all’esito dei profili di illegittimità evidenziati dal Tribunale nell’ordinanza cautelare, appare immune da vizi logici e correttamente motivata sia sotto il profilo sostanziale che in relazione all’interesse pubblico sotteso all’annullamento.
- l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 ed il connesso obbligo procedimentale di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a carico dell'amministrazione non opera con riferimento ai procedimenti di riesame finalizzati al controllo di legittimità, da parte dell'amministrazione, del provvedimento di primo grado sospeso, come nel caso di specie, da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo.
- l’avvenuta riedizione della selezione senza che i ricorrenti vi abbiano partecipato, esclude, vieppiù, che gli stessi possano vantare un diritto al risarcimento del danno anche per la sola perdita di chance. Non sussiste, infatti, danno da perdita di chance risarcibile allorché l'amministrazione conservi, come nel caso di specie, anche dopo l'annullamento dell'atto illegittimo, significativi spazi di discrezionalità amministrativa circa il rinnovo della gara.