E precisamente:
- "in presenza di prescrizioni derivanti dall'approvazione di regimi speciali di tutela, il principio di coerente svolgimento dell'azione amministrativa impone che la pianificazione urbanistica si indirizzi verso scelte il più possibile armoniche con i vincoli imposti dalle amministrazioni, nell'esercizio delle loro specifiche competenze (nella specie vincoli paesistici)", senza che nulla impedisca "che le prescrizioni di piano, oltre che essere compatibili con il vincolo speciale, si prefiggano di valorizzare in funzione urbanistica lo stesso bene";
- benché effettivamente il vincolo paesistico non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area, rientra nelle scelte discrezionali dell’amministrazione, non sindacabili se non sotto il profilo del travisamento dei fatti e della macroscopica illogicità, l’apposizione di una destinazione urbanistica a zona agricola al fine di conservare i caratteri propri della zona;
- con riferimento ai caratteri propri dell’area, "la vicinanza ad una zona già edificata non rende illogica la destinazione rurale quando l’amministrazione intenda indirizzare l’edificazione verso altre aree e l’area in questione non sia edificata e sia adiacente ad aree ugualmente non edificate".
La decisione n. 1654/2010 della sezione IV del TAR Lombardia, Milano, è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo: http://www.studiospallino.it/doc/giur/tar_lomb_1654_10.pdf .