Nuovo regime della manutenzione straordinaria: la Regione Lombardia si adegua.

Dopo aver contrastato la prima versione del d.l. 40 in materia di regime degli interventi edilizi minori (comunicato 31 marzo 2010), la Regione Lombardia si adegua all'intervento del legislatore nazionale. Nel comunicato 3 giugno 2010 pubblicato sul sito della D.G. Territorio, la Regione evidenzia come l'entrata in vigore la legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - con quanto contenuto in termini di novella dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, abbia portato ad una
disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.

Stupisce, conoscendo l'attenzione della Regione Lombardia per le proprie prerogative, la chiusura del comunicato, secondo cui
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio. Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.

La Regione rinuncia dunque alle possibilità offerte dal comma 6 dell'articolo 7 del D.P.R.:
6. Le regioni a statuto ordinario:
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
    b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
    c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 
C'è da chiedersi come si raccordi questa posizione con quella assunta in materia di definizione di ristrutturazione edilizia, per la quale la disapplicazione della norma nazionale é evidentemente considerata più che attuale (v. Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TARLa ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005).
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