disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.
Stupisce, conoscendo l'attenzione della Regione Lombardia per le proprie prerogative, la chiusura del comunicato, secondo cui
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio. Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.
La Regione rinuncia dunque alle possibilità offerte dal comma 6 dell'articolo 7 del D.P.R.:
6. Le regioni a statuto ordinario:C'è da chiedersi come si raccordi questa posizione con quella assunta in materia di definizione di ristrutturazione edilizia, per la quale la disapplicazione della norma nazionale é evidentemente considerata più che attuale (v. Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TAR e La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005).
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.