Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114, il
decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 ^Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica^, che contiene non poche novità in tema di
conferenza di servizi. La più nota é quella secondo cui si considera acquisito
favorevolmente il parere delle Soprintendenze "
il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata" (nuovo comma 7 dell'articolo 14ter, come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e, d.l. 78/2010). Fermo restando il (nuovo) procedimento per la rimessione della "
questione" (un tempo, della "
decisione") al Consiglio dei Ministri nel caso in cui venga espresso un parere ^definitivamente^ negativo, cosa succede se il parere é sì negativo ma non definitivo? Ossia quando, immaginiamo, la Soprintendenza - anche per evitare di esporsi a iniziative di natura giurisdizionale -emetta sì un parere negativo, ma questo contenga, ad esempio, le prescrizioni che - se assolte -. potrebbero indurre la stessa a rivedere il proprio orientamento? Tipologia non inusuale e messa a regime dallo stesso legislatore, secondo cui il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare "
modifiche di modesta entità" al progetto originario, può farlo, illustrandone le ragioni (art.20, c. 4, D.P.R. 380/2001). Ciò che rileva in prima battuta non é cosa avvenga in una tale ipotesi, ma che tale fattisepecie sia stata - se pure implicitamente - considerata dal legislatore.
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