D.L. n. 78/2010: novità in tema di conferenza di servizi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114, il decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 ^Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica^, che contiene non poche novità in tema di conferenza di servizi. La più nota é quella secondo cui si considera acquisito favorevolmente il parere delle Soprintendenze "il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata" (nuovo comma 7 dell'articolo 14ter,  come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e, d.l. 78/2010). Fermo restando il (nuovo) procedimento per la rimessione della "questione" (un tempo, della "decisione") al  Consiglio dei Ministri nel caso in cui venga espresso un parere ^definitivamente^ negativo, cosa succede se il parere é sì negativo ma non definitivo? Ossia quando, immaginiamo, la Soprintendenza - anche per evitare di esporsi a iniziative di natura giurisdizionale -emetta sì un parere negativo, ma questo contenga, ad esempio, le prescrizioni che - se assolte -. potrebbero indurre la stessa a rivedere il proprio orientamento? Tipologia non inusuale e messa a regime dallo stesso legislatore, secondo cui il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare "modifiche di modesta entità" al progetto originario, può farlo, illustrandone le ragioni (art.20, c. 4, D.P.R. 380/2001). Ciò che rileva in prima battuta non é cosa avvenga in una tale ipotesi, ma che tale fattisepecie sia stata - se pure implicitamente - considerata dal legislatore.

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