Piani urbanistici: anche l'abrogazione è soggetta a VAS

Con decisione n. C-567 del 22 marzo 2012 la sezione IV della Corte di Giustizia UE ha fissato il duplice principio secondo cui:


  1. La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale belga di cui trattasi nel procedimento principale. 
  2. L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima.


Chiamata a pronunciarsi i un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio) con decisione del 25 novembre 2010, la quarta sezione della Corte di Giustizia UE ha ribadito che gli obbiettivi esplicitati dalla direttiva 2001/42 all'art. 1 impongono di ritenere che, sebbene l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 riguardi formalmente soltanto l’adozione e la modifica di piani di assetto del territorio, detta direttiva, al fine di conservare il suo effetto utile, deve essere interpretata nel senso che si applica altresì all’abrogazione di tali piani. 

Nel caso di specie, afferma la Corte, "l’abrogazione di un piano regolatore particolareggiato muterebbe il contesto in cui vengono rilasciate le licenze urbanistiche e potrebbe modificare l’ambito delle autorizzazioni rilasciate per i progetti futuri".

Né sarebbe conforme alla finalità e all’effetto utile della direttiva 2001/42 escludere dall’ambito di applicazione della direttiva "un atto di abrogazione, la cui adozione, benché facoltativa, abbia avuto luogo", vero che i «piani e programmi» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva in parola "sono in via generale quelli previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali e non soltanto quelli che devono essere obbligatoriamente adottati in forza di tali disposizioni".

Pertanto, pur constatando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 non riguarda l’abrogazione dei piani, la Corte ha ritenuto che dalla suddetta direttiva "emerga, tuttavia, che una valutazione ambientale deve essere realizzata non soltanto per gli atti nazionali che determinano le norme di pianificazione territoriale, ma anche per quelli che definiscono il quadro in cui l’attuazione di progetti potrà essere autorizzata in futuro. Pertanto, un atto del governo della Regione che si inserisca in un complesso di piani di assetto del territorio dovrebbe essere sottoposto a tale procedura anche quando abbia ad oggetto unicamente l’abrogazione dei piani".

La decisione n. C-567 del 22 marzo 2012 la sezione IV della Corte di Giustizia UE è disponibile, in formato pdf, a questo indirizzo.

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