Sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuale responsabilità del Sindaco

Con la sentenza n. 15206 del 20 aprile 2012 la Corte di Cassazione Penale si pronuncia in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare negli Enti Locali. Secondo i Giudici, considerato che la Pubblica Amministrazione è soggetta, al pari dell’impresa privata, al rispetto delle previsioni indicate dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ove il Sindaco, non provveda ad individuazione la figura del datore di lavoro in seno all’organigramma dell’ente locale, tale qualifica continuerà a coincidere con la figura del Sindaco medesimo.



Nel caso di specie, a seguito di sopralluogo ispettivo, eseguito ad opera del personale del Dipartimento prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’azienda ASL, presso una amministrazione comunale,  al Sindaco venivano contestati i reati di cui agli artt. 17, lettera b), 18, lettera a) e 43, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, per non avere nominato, nè il responsabile del servizio di prevenzione, nè il medico competente per la sorveglianza sanitaria e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso.

Secondo il Giudice di merito, gli elementi acquisiti consentivano di ritenere già chiaramente provata la responsabilità del Sindaco per le violazioni addebitate, in quanto, fino alla data dell'ispezione, l’amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto a quanto previsto dalla vigente normativa.

Avverso tale sentenza, il Sindaco proponeva ricorso per Cassazione censurando la non configurabilità in capo alla figura del Sindaco della qualifica di ^datore di lavoro^.  Ciò in considerazione del fatto che, a seguito della chiarita distinzione tra ^organo politico^ e ^organo amministrativo^ ad opera del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), spetterebbe solo al secondo e mai al primo la responsabilità per la mancata attuazione degli obblighi prevenzionistici.

La Suprema Corte non ritiene di accogliere una tale prospettazione, evidenziando, al contrario, come la definizione di ^datore di lavoro^, contenuta all'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, dia esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari dell'obbligo di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.


Inoltre, il comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, individuando nello specifico la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, recepisce il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dover individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro. Ne consegue che dalla omessa individuazione la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice dell'amministrazione, quindi con il Sindaco.


La sentenza n. 15206 del 20 maggio 2012 della Suprema Corte di Cassazione Penale è disponibile al seguente indirizzo:
olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7061:cassazione-penale-sez-3-20-aprile-2012-n-15206-omissioni-in-relazione-al-dlgs-8108-e-responsabilita-di-un-sindaco&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Copyright © www.studiospallino.it