Semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione: D.Lgs. n.259/2003 e SCIA

Con sentenza breve n. 580 del 18 maggio 2012, la Sezione I del T.A.R. Piemonte si è occupata del tema della sostituzione, ad opera della Legge n. 122 del 2010, della denunzia di inizio attività, prevista nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) relativamente ad alcune tipologie di impianti di telefonia, con la segnalazione certificata di inizio attività.

La vicenda trae origine dal deposito, da parte di un Operatore, di una DIA ai sensi dell'art. 87 bis del D. Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di un impianto per la trasmissione di segnale con tecnologia UMTS su preesistente infrastruttura di telecomunicazioni.  Il Dirigente competente, tuttavia, comunicava all'Operatore che, a seguito dell'avvenuta sostituzione della DIA ad opera della SCIA, la denuncia presentata non sarebbe potuta esser presa in considerazione, non senza considerare che, trattandosi di impianto con potenza in antenna superiore a 20 watt, sarebbe stato necessario richiedere un'autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n.259/2003.

Con la citata pronuncia, il T.A.R. Piemonte ha evidenziato come il Legislatore, nell’ottica della semplificazione delle procedure finalizzate al completamento della rete di banda larga mobile, abbia introdotto nel Codice delle comunicazioni elettroniche, relativamente ad alcune tipologie di impianti, la possibilità di assentire gli impianti mediante DIA, indipendentemente dalla potenza sviluppata in antenna. Se ne deve dedurre, conseguentemente, l'assentibilità a mezzo di DIA per tutti gli impianti che utilizzano tecnologia UMTS o tecnologia derivata, nonché tutti gli impianti che si avvalgono di infrastrutture esistenti.

In relazione al rapporto tra la DIA, contemplata del D.Lgs. n.259/2003 e la SCIA, introdotta dalla L. n.122/2010, il Collegio ha invece sottolineato di non aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disciplina contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche costituirebbe una normativa speciale e compiuta, nei confronti della quale la SCIA non troverebbe applicazione. Sottolinea infatti il Collegio come, la L. n.122/2010, pubblicata il 30 luglio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo, nel convertire in legge il D.L. n.78/2010, abbia previsto che la disciplina della SCIA vada a sostituire "in ogni normativa statale e regionale" la disciplina della DIA, senza possibili ritagli di spazi di sopravvivenza della DIA se non laddove espressamente contemplati. Neppure l'utilizzo dell'espressione "denuncia di inizio attività", in luogo a "dichiarazione di inizio attività", nel Codice delle comunicazioni elettroniche può portare alla conclusione che tale "denuncia" (DIA) non sia stata sostituita dalla SCIA, trattandosi in tal senso di espressioni equivalenti.

In conclusione, ritiene il Collegio che la sostituzione della SCIA alla DIA non si pone in contrasto con il processo di semplificazione voluto dal Legislatore per gli impianti di telecomunicazione. Se é vero che la SCIA sembra imporre all’interessato l’onere di allegare alla domanda una documentazione più articolata, si deve tuttavia rilevare che si tratta pur sempre di documentazione nella disponibilità della parte (autocertificazioni, atti di notorietà), alla quale si accompagna la possibilità per la stessa di dare immediato inizio ai lavori.

La sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, del 18/05/2012, n.580 è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2012/201200180/Provvedimenti/201200580_20.XML
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