La realizzazione di un'opera abusiva in area vincolata, in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, va annoverata tra i c.d. reati di pericolo senza che sia necessario l’accertamento del verificarsi di un concreto danno ambientale.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13978 del 12 aprile 2012, dove nel caso esaminato l’imputato era chiamato a rispondere dei reati in materia ambientale di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e all'art. 44, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., il tutto per aver edificato in una zona sottoposta a vincolo un manufatto prefabbricato di circa 150 mq. in carenza sia del permesso di costruire che dell'autorizzazione paesaggistica.
In tal senso, la difesa evidenziava che, ai fini dell’integrazione della fattispecie del reato ambientale è insufficiente la realizzazione del manufatto in assenza delle predette autorizzazioni, essendo altresì necessario accertare che l’opera abbia arrecato una concreta lesione al paesaggio; in ogni caso, la medesima difesa sottolineava, la necessità di accertare che la condotta posta in essere, sia potenzialmente idonea a ledere il bene tutelato.
Secondo la Suprema Corte il reato ambientale contestato va invece annoverato tra i c.d. reati di pericolo e pertanto ad integrarlo è sufficiente la realizzazione dell’opera in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, senza che sia necessario altresì l’accertamento del verificarsi di un concreto danno ambientale.
La sentenza n. 13978/2012 della Corte di Cassazione è scaricabile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/cass_13978_2012.pdf
La sentenza n. 13978/2012 della Corte di Cassazione è scaricabile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/cass_13978_2012.pdf