Con sentenza n. 2730/2012 depositata l'11 maggio 2012 la sezione IV del Consiglio di Stato - ribaltando la decisione di primo grado del TAR Lazio, sez. staccata di Latina, sez. I n. 604/2011 - ha ritenuto che l’affidamento diretto di un incarico legale finalizzato all’impugnazione di lodo arbitrale non rientri tra i servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti.
Al tempo stesso, sottolinea il Consiglio di Stato, l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è comunque soggetta "ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare".
In definitiva, le norme di tema di appalti di servizi vengono in rilievo "quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato", ma non nel caso di conferimento di "singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica".
La decisione del Consiglio di Stato sembra distinguere tra incarichi giudiziali e non: di questo, tuttavia, non vi è certezza assoluta, in quanto l'elemento discriminatore non è individuato nella natura del patrocinio ma "tra singole prestazioni d’opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate".
La sentenza 11 maggio 2012 n. 2730/2012 del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustzia amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110038/Provvedimenti/201202730_11.XML
Consiglio di Stato: il conferimento del patrocinio legale non è soggetto a gara
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
9:16 AM
martedì 15 maggio 2012
Etichette:
Codice degli appalti,
Incarichi professionali