L.r. 7/2012: la Regione Lombardia introduce la categoria della sostituzione edilizia.

Copiando la (brutta) abitudine del governo di legiferare per ^spot^, la Regione Lombardia è ulteriormente intervenuta sul corpo della legge 12 del 2005 con la legge 18 aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".

Tra le altre innovazioni, degno di nota è l'articolo 17, il quale modifica l'elenco delle tipologie di intervento edilizio di cui all'articolo 27 della legge 12/2005, introducendo, al comma 2, la figura della sostituzione edilizia:
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente: «7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con  mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».
La ragione della novella è data dalla presenza nei Piani Casa regionali della figura della sostituzione edilizia: ossia l'articolo 3 l.r. 13/2009 e l'articolo 4 l.r. 4/2012. Disposizioni per entrambe le quali valeva la riflessione secondo cui,  trattandosi di espressioni prive riscontro all’interno della legislazione urbanistica, giusta la chiara posizione della giurisprudenza amministrativa sul punto del discrimine tra ristrutturazione e nuova costruzione, esse non avrebbero potuto che riferirsi a interventi tipologicamente inquadrabili all’interno della categoria della nuova costruzione.

Con la legge 7/2012 la Regione Lombardia ha deciso di ^mettere una pezza^ alla circostanza, istituendo la figura in questione. Restano i dubbi sulla possibilità per il legislatore regionale di modificare l'elenco dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia (Definizioni degli interventi edilizi), le cui definizioni "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".

E' vero che si tratta di un "elenco" la cui prescrittività è limitata alle definizioni, ma è anche vero che se è possibile introdurre nuove figure è chiaro che per esse sarà assente la definizione legislativa di provenienza statale. Con evidente disapplicazione del principio dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione secondo cui "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

A meno che, come nel caso del primo intervento del TAR Lombardia sulla questione della ristrutturazione edilizia senza rispetto della sagoma (sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato che in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia), si debba leggere come inutiliter dato l'intervento regionale.
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