Se di regola l’ingiunzione di demolizione "non richiede una particolare motivazione volta ad evidenziare le specifiche ragioni di pubblico interesse che impongono di dar corso all'ordine di demolizione o a comparare tale interesse pubblico con il sacrificio imposto al privato in quanto la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione", la medesima repressione disposta "a distanza di tempo ragguardevole, richiede una specificazione della motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi".
In tal senso si è espresso il TAR Calabria, sede di Catanzaro, sez I, nella sentenza n. 1356 depositata il 14 ottobre 2011.
La decisione si innesta in un dibattito giurisprudenziale in continua evoluzione, dove assume sempre più rilievo il dato secondo cui la motivazione è importante requisito di validità degli atti amministrativi nella misura in cui ha come scopo principale quello di sottolineare il carattere argomentativo rivolto, non solo, al destinatario del provvedimento ed agli organi cui spetta il controllo, ma anche alla collettività.
Il dovere generale di motivare gli atti amministrativi- introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1,della L. n.241/1990 e s.m.i. - impone all'A.C. di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti ed adeguate che hanno determinato la decisione in relazione al risultato dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.
Se il dovere di motivazione si ritiene comunemente soddisfatto quando il provvedimento richiama altro atto che contenga esplicita motivazione e questo sia reso disponibile diventando così parte integrante del provvedimento medesimo, secondo parte della giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, sez.III, n.86/2004) è sufficiente che il documento richiamato sia solo reso disponibile e che pertanto possa essere acquisito utilizzando l’istituto dell’accesso agli atti, escludendo in questo modo che venga allegato al provvedimento.
Nella decisione del TAR Calabria - relativa ad un’ordinanza di demolizione emessa 2010 per taluni interventi realizzati nel corso della costruzione dell’immobile, avvenuta prima dell'anno 1977 e mai oggetto di precedente verifica e contestazione - il Collegio ha sottolineato che se di regola l’ingiunzione di demolizione non richiede una particolare motivazione, nei casi in cui sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione dell’abuso all’ordinanza, la stessa è subordinata ad un onere di congrua motivazione in considerazione del fatto che, a causa del lungo periodo trascorso tra la commissione degli abusi e l'emissione dell’ordinanza per abuso edilizio, si può generare in capo al privato - in particolare se non responsabile materialmente dell'abuso - un ragionevole affidamento nella P.A. per anni silente.
Nella fattispecie in esame, il Collegio mette inoltre in evidenza la necessità di determinare e precisare chiaramente i fatti contestati ed addebitati oltre che la necessità di analizzare gli effetti che l'ordinanza di demolizione può avere anche su altre parti dell’immobile.
La sentenza n. 1356/2011 del TAR Catanzaro è disponibile a questo indirizzo.
In tal senso si è espresso il TAR Calabria, sede di Catanzaro, sez I, nella sentenza n. 1356 depositata il 14 ottobre 2011.
La decisione si innesta in un dibattito giurisprudenziale in continua evoluzione, dove assume sempre più rilievo il dato secondo cui la motivazione è importante requisito di validità degli atti amministrativi nella misura in cui ha come scopo principale quello di sottolineare il carattere argomentativo rivolto, non solo, al destinatario del provvedimento ed agli organi cui spetta il controllo, ma anche alla collettività.
Il dovere generale di motivare gli atti amministrativi- introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1,della L. n.241/1990 e s.m.i. - impone all'A.C. di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti ed adeguate che hanno determinato la decisione in relazione al risultato dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.
Se il dovere di motivazione si ritiene comunemente soddisfatto quando il provvedimento richiama altro atto che contenga esplicita motivazione e questo sia reso disponibile diventando così parte integrante del provvedimento medesimo, secondo parte della giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, sez.III, n.86/2004) è sufficiente che il documento richiamato sia solo reso disponibile e che pertanto possa essere acquisito utilizzando l’istituto dell’accesso agli atti, escludendo in questo modo che venga allegato al provvedimento.
Nella decisione del TAR Calabria - relativa ad un’ordinanza di demolizione emessa 2010 per taluni interventi realizzati nel corso della costruzione dell’immobile, avvenuta prima dell'anno 1977 e mai oggetto di precedente verifica e contestazione - il Collegio ha sottolineato che se di regola l’ingiunzione di demolizione non richiede una particolare motivazione, nei casi in cui sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione dell’abuso all’ordinanza, la stessa è subordinata ad un onere di congrua motivazione in considerazione del fatto che, a causa del lungo periodo trascorso tra la commissione degli abusi e l'emissione dell’ordinanza per abuso edilizio, si può generare in capo al privato - in particolare se non responsabile materialmente dell'abuso - un ragionevole affidamento nella P.A. per anni silente.
Nella fattispecie in esame, il Collegio mette inoltre in evidenza la necessità di determinare e precisare chiaramente i fatti contestati ed addebitati oltre che la necessità di analizzare gli effetti che l'ordinanza di demolizione può avere anche su altre parti dell’immobile.
La sentenza n. 1356/2011 del TAR Catanzaro è disponibile a questo indirizzo.