L'abusiva realizzazione di una piscina in luogo di un autorizzato stagno ornamentale, in ambito soggetto a vincolo paesaggistico e in zona di rispetto cimiteriale, costituisce totale difformità dal permesso ai sensi dell'articolo 32 del DPR 380/2001 ed è equiparabile a attività di nuova costruzione. La circostanza che l'Amministrazione comunale abbia certificato la compatibilità ambientale in sede paesaggistica, non significa che essa sia tenuta a sanare la medesima attività sotto il profilo edilizio: la regolamentazione degli interventi sensibili ai fini paesaggistici e quella degli interventi edilizi è infatti affidata a normative differenti che perseguono scopi differenti.
In tal senso si è espressa la sezione II del TAR Lombardia nella sentenza n. 2734 del TAR Lombardia, sezione II, depositata il 14 novembre 2011, disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Compatibilità paesaggistica e sanatoria edilizia possono non coincidere
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
5:10 PM
venerdì 9 dicembre 2011
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