Il dott. Sala é stato accontentato. Non solo - come noto - il TAR ha rimesso alla Corte la questione nel settembre 2010, ma con sentenza 21 novembre 2011 n. 309, questa ha dichiarato l'incostituzionalità:
- dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
- dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
- dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010);
confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia con l'ordinanza n. 5122 del 7.9.2010 (sul punto, v.Ristrutturazione edilizia: e alla fine il TAR ha rimesso alla Corte Costituzionale il rito lombardo), ossia che non c'é spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.
Sugli esiti della decisione della Corte sui titoli rilasciati, v. La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005 pubblicato il 30 giugno 2010 all'indirizzo www.studiospallino.it/interventi/ristrutturazione.htm
La sentenza 21 novembre 2011 n. 309 è scaricabile a questo indirizzo:
La sentenza 21 novembre 2011 n. 309 è scaricabile a questo indirizzo: