Come noto, in Regione Lombardia la ricostruzione dell’edificio per effetto della sua ristrutturazione é da intendersi senza vincolo di sagoma. In tal senso dispongono sia l'art. 27, c. 1, lett. d) e 103 l. reg. Lombardia n. 12/2005 (che non prevede la sagoma tra i parametri da rispettare) sia dell’art. 22, l. reg. Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010 (che interpretando l'articolo 27 dichiara espressamente che il rispetto della sagoma non é necessario). Con sentenza n. 5122 del 2010 la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 27, c. 1, lett. d) e 103 l. reg. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 22, l. reg. Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010, in relazione all’art. 117, c. 3 della Costituzione.
Se la rimessione era più che attesa, può forse sorprendere - ma in realtà neppure più di tanto - il fatto che invece di censurare il contrasto tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, il TAR - probabilmente prendendo atto della determinazione della stessa Regione nel senso di mantenere aperto il conflitto invece che di ricomporlo - abbia rimesso alla Corte tanto la norma interpretata (articolo 27 l.r. 12/2005) che la sua interpretazione (art. 22 l.r. 7/2010). Nell'attesa della decisione della Corte diventano attuali i profili di riflessione in merito alle conseguenze di una eventuale pronuncia di incostituzionalità delle norme in questione. Sul punto v. Quid iuris nell'ipotesi di un pronuncia di incostituzionalità della legge interpretativa? in La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005 pubblicato il 30 giugno 2010 all'indirizzo http://www.studiospallino.it/interventi/ristrutturazione.htm.
Risorse: TAR Lombardia n. 5122 del 7.9.2010 [pdf]
Ristrutturazione edilizia: e alla fine il TAR ha rimesso alla Corte Costituzionale il rito lombardo
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
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3:11 PM
lunedì 13 settembre 2010
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