Impresa agricola e indisponibilità del vincolo di asservimento

Con sentenza n. 2823 depositata in data 22 novembre 2011, la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha chiarito come il vincolo di asservimento della residenza a servizio dell'impresa agricola - già disciplinato nella l.r. Lombardia 93/1980 ed ora confluito nella l.r. 12/2005 art. 60 - risponde alla ratio di mantenere e conservare le zone agricole o a destinazione agricola, attraverso la limitazione degli usi residenziali, ammessi soltanto se a servizio dell'impresa agricola, per impedire la definitiva ed irrimediabile perdita delle porzioni territoriali a vocazione rurale.


Per queste ragioni, tale vincolo non è nella disponibilità di chi pone in essere l'atto di impegno, nè decade per cessazione dell'attività agricola o vendita dell'immobile.

Per questi motivi il T.A.R. ha rigettato il ricorso del privato, aderendo alla tesi del Comune secondo la quale l'accoglimento della domanda avanzata dal proprietario di modifica della destinazione urbanistica dell'area a fronte della trasformazione del bene da residenza per l'impresa agricola a normale abitazione avrebbe realizzato di fatto una sanatoria dell'illecito edilizio.

La sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2823 del 22 novembre 2011 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Crediti: su segnalazione dello studio Viviani di Milano.
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