Scia: stop alle impugnazioni dirette.

E alla fine il legislatore ce l'ha fatta. Non sono serviti anni di evoluzione dottrinale e giurisprudenziale a proposito della natura della DIA e della effettività della tutela del terzi, per evitare che la Finanziaria 2011 introducesse il principio secondo cui non é più possibile impugnare la DIA (oggi SCIA), neppure attraverso un'azione di accertamento.


Il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 così dispone:
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011).


Come segnalato sul sito della Camera Amministrativa di Como (Ruggero Tumbiolo, D.i.a., s.c.i.a.: un passo avanti dell’Adunanza Plenaria e due indietro del legislatore), "il rinvio (addirittura «esclusivamente») all’azione sul silenzio inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. rischia di costituire un passo indietro rispetto alla equilibrata soluzione delineata dall’Adunanza Plenaria" nella decisione n. 15/2011 e "di creare, aggiungiamo, ancora nuove incertezze sulla natura sostanziale dell’istituto ed alle conseguenti azioni esperibili dal terzo controinteressato all’esercizio dell’attività denunciata" per effetto delle limitazioni temporali oggi imposte alle amministrazioni in presenza di SCIA carenti dei requisiti e dei presupposti di legge.

E' facile immaginare il revirement della più attenta giurisprudenza amministrativa che distingue tra presupposti essenziali e aporie, dove le prime impediscono il formarsi degli effetti connessi al silenzio dell'A.C. (in questo senso, a proposito del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, E. Boscolo, Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall'art. 5 del decreto sviluppo, in Urbanistica e appalti, 9/2011, pag.1056). Come é altrettanto facile immaginare il ricorso alla minaccia di segnalazione in sede penale nei confronti dei responsabili degli uffici tecnici che non provvedano in termini sulle istanze di rideterminazione dei terzi.

Resta ignoto il rapporto tra la novella e le esigenze di stabilizzazione finanziaria, contenimento della spesa pubblica, sviluppo e la competitività del Paese ed sostegno dell'occupazione, dichiarate nell'intitolazione della legge di conversione del DL 138/2011.
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