Le procedure di valutazione ambientale strategica e di verifica di esclusione vanno estese ai piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale. In tal senso si è espresso il TAR Lombardia, Milano, sezione II, nella decisione n. 2194 depositata l'8 settembre 2011.
La previsione di sottoporre a procedura di v.a.s. e di verifica di esclusione anche i piani urbanistici di particolare complessità e impatto, pur se conformi alla strumentazione urbanistica comunale, è infatti conforme alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica. Né la definizione di piani e programmi data dall’art. 5, d.lgs. n. 152/2006, né le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 152/2006, consentono infatti - afferma il TAR - "di affermare l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici che non comportino variante al piano regolatore generale, laddove possano avere significativi impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale".
Né l’esclusione dalla v.a.s. dei piani conformi allo strumento urbanistico può dedursi dall’art. 4, comma 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005. La norma "si limita, difatti, a specificare l’obbligo di sottoposizione alla v.a.s. del piano territoriale regionale, dei piani territoriali regionali d'area e dei piani territoriali di coordinamento provinciali, del documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi, senza però con ciò dettare un’elencazione tassativa delle tipologie di piano sottoposte a valutazione ambientale strategica, che, come previsto al comma 1, sono tutti ^i piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001^".
La sentenza merita di essere segnalata perché si discosta dall'orientamento espresso da questo stesso TAR nella decisione 26 novembre 2009, n. 5171 (sentenza ^Citylife^), con cui la sezione aveva affermato la non necessità della valutazione ambientale strategica quando lo strumento attuativo non fosse in variante allo strumento urbanistico generale.
La sentenza TAR Lombardia, Milano, sezione II, 8 settembre 2011 n. 2194 è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.