Nel testo originario il D.Lgs. 115/2008, in tema di risparmio energetico, escludeva dal calcolo delle distanze minime
tra edifici e dalle strade i maggiori spessori di muratura esterna necessari a ottenere una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza (art.11, c. II, D.Lgs. 115/2008):
la normativa non conteneva nessun accenno alle distanze dal confine, che come tali non erano quindi derogate, salvo accordi tra le parti e sempre ammesso che la normativa urbanistica lo ammettesse.
L'esito paradossale era infatti quello secondo cui le ammministrazioni locali erano in condizione di assentire interventi in deroga alle previsioni del d.m. 1444 ma non a quelle locali in tema di distanze dai confini. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 56, pubblicato in Gazzetta ufficiale 21 aprile 2010 n. 92, pone rimedio alla problematica, così modificando, all'articolo 5, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008:
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà»;
Di seguito il testo novellato dell'articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) del D.Lgs. 115/2008 (in grassetto le modifiche apportate):
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.