Avv. Lorenzo Spallino |
Contestava nella fattispecie la ricorrente che l'amministrazione comunale, ricevuta una d.i.a. per la realizzazione di un fabbricato residenziale, avesse successivamente rettificato in aumento gli importi dovuti a titolo di costo di costruzione, computando a tal fine - ai fini dell’attribuzione della classe dell'edificio (ex d.m. 10 maggio 1977) la superficie delle autorimesse.
Nonostante la fattispecie a cui la sentenza si riferisce sia anteriore alla legge regionale n. 12/2005, la ricchezza dell'impianto motivazionale è certamente utile a comprendere il quadro di riferimento.
Premesso:
- che il rilascio di titoli edilizi è correlato al pagamento di un contributo, il cui ammontare è commisurato alle spese che il Comune sostiene per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e al costo di costruzione;
- che con riferimento a quest’ultimo, l’art 16, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 stabilisce che il suo ammontare sia determinato dalle regioni, le quali a tal fine debbono, innanzitutto, determinare i costi di costruzione degli edifici facendo riferimento ai valori massimi previsti per l’edilizia agevolata, successivamente individuando le classi cui ascrivere gli edifici stessi determinate in base al pregio di questi, ed in relazione alle diverse classi stabilire maggiorazioni al costo di costruzione come sopra determinato;
- che in Regione Lombardia l’aliquota da applicare al costo di costruzione è calcolata con riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. V/53844 del 31 maggio 1994, a norma della quale le classi incidono doppiamente sul calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione (in prima battuta in quanto al loro variare varia anche il costo di costruzione; in seconda battuta in quanto l’aliquota da applicare a quest’ultimo per la determinazione del contributo aumenta con il variare della classe);
- che, in base all’art. 6 del d.m 10 maggio 1977, la classe cui ascrivere il singolo edificio si determina anche sulla base del rapporto fra superficie non residenziale e superficie residenziale, così che maggiore è il rapporto, più alta sarà la classe cui ricondurre il fabbricato;
- che l’art. 9, comma primo, lett. f), della legge n. 10 del 1977 stabilisce la gratuità delle concessioni edilizie relative ad opere di urbanizzazione, mentre l’art. 11 della legge 24 marzo 1989 n. 122 assimila i parcheggi e le autorimesse alle opere di urbanizzazione, e ciò proprio al fine di sancire la gratuità delle relative concessioni;
nonostante la diversità di vedute a questo proposito (v. decisioni citate in sentenza), i giudici milanesi hanno ritenuto di poter affermare che nel caso di realizzazione di edifici nuovi, le autorimesse rilevano ai fini dell’individuazione della classe.
Ciò in quanto, si afferma, l'art. 9 della legge n. 122 del 1989 si riferisce solo alle autorimesse realizzate in edifici già esistenti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5676), e che quindi anche il successivo art. 11 dello stesso decreto - che equipara le autorimesse alle opere di urbanizzazione - non può che riferirsi a tale tipologia di autorimesse.
A diverse conclusioni non possono condurre né il richiamato art. 2 della l.r. n. 22 del 1999 né l’art. 69 della l.r. n. 12 del 2005. Il primo in quanto inserito in un contesto normativo che induce ad armonizzarne la portata alle disposizioni contenute nella legge n. 122 del 1989 (cfr. Consiglio di Stato n. 6509/2012); il secondo in quanto norma sopravvenuta che non può trovare applicazione nelle fattispecie concretizzatesi prima della sua entrata in vigore.
La sentenza 29 luglio 2014 n. 2151 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.