Avv. Lorenzo Spallino |
Nella fattispecie l'A.C. aveva provveduto a rideterminare retroattivamente l'importo del contributo concessorio a distanza di cinque anni dal rilascio del permesso di costruire, ultimata l'opera e saldati gli oneri, quale ^conguaglio^ a seguito dell'intervenuto adeguamento.
Il TAR ha evidenziato come:
- il procedimento di revisione contestato mira ad adeguare l’importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva - legati all’aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione - in maniera da far corrispondere a permessi edilizi rilasciati in epoche diverse un impegno economico sostanzialmente uniforme sui singoli istanti;
- secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire” e “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio..”), i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio;
- a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio e da ciò si trae il corollario della irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo per gli oneri concessori ribadendosi l'integrale applicazione del principio “tempus regit actum” e, quindi, la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia (Cfr. ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, III Sezione, 15 Gennaio 2013 n° 49).
Di conseguenza, deve ritenersi che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri concessori possano trovare applicazione esclusivamente per i permessi rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.
La sentenza 25 luglio 2014, n. 1981, del TAR Puglia, Lecce, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.