Avv. Lorenzo Spallino |
Non sono rare pronunce in questo senso, ma ciò che stupisce è l'assunto fattuale dal quale il TAR trae il fondamento dell'^affidamento^ del privato.
Non titoli edilizi, investimenti accesi o contratti stipulati, ma"istanze specifiche all’amministrazione comunale" e "presentazione di analitiche osservazioni nel corso dell’iter di adozione e approvazione della variante urbanistica".
Lo scarto rispetto all'inquadramento consolidato dello stesso TAR Lombardia è notevole: e non vale certo a diminuirlo l'affermazione contenuta nella stessa sentenza secondo cui "nonostante generalmente si ritenga, invero, sufficiente che l’amministrazione fornisca una sommaria motivazione delle proprie scelte pianificatorie e che non contenga, dunque, un’analitica confutazione delle singole osservazioni svolte dalla parte interessata, la scelta deve, pur sempre, esternare le ragioni a supporto di una legittima e ragionevole potestà pianificatoria".
La genericità della citazione dell'onere motivazionale assume contorni difficilmente valutabili quando si afferma che le scelte operate negli atti di pianificazione urbanistica devono trovare un concreto raffronto con la realtà territoriale dei comuni cui si riferiscono, evidenziandone le peculiarità che ne giustificano le scelte anche in relazione ai "contrapposti interessi dei privati, eventualmente contemperando le più varie esigenze, soprattutto quando si va a modificare un assetto ormai consolidato e per gli stessi molto più vantaggioso".
Al netto del significato dell'espressione ^consolidamento^, portata agli estremi la messa a regime di quanto sostenuto dal TAR milanese mina alle fondamenta gli assunti secondo cui:
- nell'ambito della discrezionalità amministrativa, la fase della ponderazione dei vari interessi coinvolti è sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo;
- l'attribuzione delle caratteristiche di edificabilità di un fondo promana dalle attribuzioni dell'ente pubblico, non dal regime proprietario ex se (cfr. S. Fantini, Profili pubblicistici dei diritti edificatori, 2011).
La sentenza 11 luglio 2014, n. 1842 del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.