Proroga dei termini per l'approvazione dei PGT: cosa cambia per chi ha adottato ma non ancora approvato

In attesa di vedere pubblicato il testo coordinato della legge regionale n. 12/2005 come recentemente modificata dal Consiglio regionale (v. comunicato stampa della Regione), pare utile affrontare le problematiche connesse all'ipotesi di mancata approvazione di Piani di Governo del Territorio nel termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale, secondo cui la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni deve intervenire entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse "a pena di inefficacia degli atti assunti".


Tutto nasce dalla tecnica di scrittura utilizzata dal legislatore regionale, il quale da un lato ricorre a un'espressione ("perdita di efficacia") non chiarissima e dall'altro non specifica se il termine di novanta giorni sia perentorio o ordinatorio.

Su quest'ultimo punto esistono decisioni del TAR Lombardia di segno opposto. Da un lato TAR Lombardia Milano, sez. II, n. 7508/2010 e n. 7614/2010, entrambe a favore della non perentorietà. Dall'altro TAR Lombardia Brescia n. 1732/2010, a favore della perentorietà. Ma, come ha giustamente sottolineato Stefano Soncini sulla Rivista Amministrativa della Regione Lombardia, la ^sanzione^ della perdita di efficacia degli atti assunti per l'ipotesi di mancato rispetto del termine, è indicazione sicura della perentorietà del termine stesso (S. Soncini, Il procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano, parte I, in Riv. Amm. della Regione Lombardia, gennaio-marzo 2012, n. 1-2).

Ora, se successivamente alle modifiche apportate dalla legge 21/2012 all'articolo 25 l'interrogativo su cosa sarebbe successo ai Comuni che, successivamente al 1° gennaio 2013, non avessero rispettato il termine dell'articolo 13 per l'approvazione dei PGT era limitato a comprendere il significato dell'espressione contenuta nel primo comma dell'articolo 25 ("Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012": sul punto v. Esiti della mancata approvazione dei pgt al 31 dicembre 2012), le risposte valide allora oggi non lo sono più.

Tra le recentissime modifiche alla legge regionale vi sono infatti anche quelle relative:

  • al nuovo termine del 31 dicembre 2013 per l'adozione, pena le disposizioni sanzionatorie del (nuovo) articolo 25 bis, commi 1 e 2;
  • al nuovo termine del 30 giugno 2014 per l'approvazione dei PGT pena la possibilità di intervenire unicamente tramite le tipologie elencate all'art. 25 bis, comma 4, a fronte della definitiva perdita di efficacia degli strumenti vigenti (art. 25, c. 1).

Il che a dire che oggi se un'amministrazione locale, adottato il PGT, non rispettasse il termine di 90 giorni dell'articolo 13, comma 7, non vi sarebbe alcun ^vuoto^ nel campo della pianificazione urbanistica, poiché riprenderebbe pieno vigore il Piano Regolatore Generale, non più soggetto né alla sanzione della perdita di efficacia, spostata al 30 giugno 2014, né a misure di salvaguardia.

Tale ^reviviscenza^ del PRUG sarebbe quindi integrale fino al 30 giugno 2014 e limitata a partire dal 1° luglio 2014, potendosi in tal caso realizzare unicamente gli interventi di cui al nuovo articolo 25 bis, comma 4.

Questa non è, tuttavia, l'unico effetto concreto delle modifiche introdotte.

Da un lato, infatti, va considerato che successivamente alla scadenza dei 90 giorni non potranno invocarsi le misure di salvaguardia. Il PGT adottato, infatti, ha perso di efficacia e non può, quindi, spiegare alcun effetto. Né potrebbe invocarsi l'articolo12 del DPR 380/2001 che fissa in tre anni la salvaguardia derivante dalla adozione degli strumenti urbanistici, poiché il legislatore della Lombardia ha scelto di disapplicare la norma in questione (articolo 103 L.R. 12/2005).

Dall'altro, infine, va considerato che la perdita di efficacia colpisce tutti gli "atti assunti" e tra questi anche la Valutazione Ambientale Strategica, se è corretto l'assunto del Consiglio di Stato secondo cui la VAS è un mero passaggio endoprocedimentale della procedura di pianificazione (Cons. Stato n. 133/2011 in riforma di TAR Lombardia n. 1526/2010).

Risorse: Legge Consiglio Regionale n. 1, Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvata nella seduta del 28 maggio 2013
Copyright © www.studiospallino.it