DIA e poteri di autotutela della p.a.

Con sentenza 3 settembre 2012 n. 1495 il T.A.R. Brescia si pronuncia in tema di DIA, ammettendo il potere di autotutela dell'ente pubblico sugli effetti della DIA anche una volta decorsi i 30 giorni assegnati all'amministrazione per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della dichiarazione.

Nel caso di specie, dei privati presentano in Comune una DIA in sanatoria avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione su un terreno di loro proprietà: decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza alcun intervento da parte dell'amministrazione, si forma il silenzio-assenso sulla stessa. A distanza di molti anni dall'intervenuto silenzio-assenso, tuttavia, il terreno viene riconosciuto di proprietà comunale e l'amministrazione, conseguentemente, dichiara inefficace la DIA ed ordina la rimozione della recinzione, richiamandosi all'art. 35 D.P.R. 380/2001. I privati impugnarono questi provvedimenti perché ne fosse dichiarata l'illegittimità.


Il T.A.R. Brescia, nella sentenza in commento, dichiara la legittimità dell'operato del Comune, dal momento che "il provvedimento in esame si sostanzia in una dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della DIA assentita nel 1996, in ragione dell'intervenuto accertamento della carenza del presupposto essenziale, rappresentato dalla titolarità e disponibilità dell'area interessata dall'intervento edilizio". Sulla DIA, in sostanza, "si è impropriamente formato il silenzio assenso a causa dell'assenza del presupposto della disponibilità dell'area" e ciò ha legittimato l'annullamento in autotutela degli effetti della DIA, a tutela del patrimonio comunale.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza richiamata in motivazione, "anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, l'amministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri espressione dell'esercizio di una attività di secondo grado estrinsecantesi nell'annullamento d'ufficio e nella revoca" (Consiglio Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811).

D'altronde, è lo stesso art. 35 D.P.R. 380/2001 che, dopo aver delineato uno speciale regime sanzionatorio per gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà pubblica, al terzo comma precisa come "resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente".

La sentenza 3 settembre 2012 n. 1495 del T.A.R. Brescia è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo:  http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2004/200400990/Provvedimenti/201201495_01.XML
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