Corte Costituzionale: illegittima la riduzione dell'indennità di espropriazione correlata alla dichiarazione ICI

Con sentenza n. 338 depositata il 12 dicembre 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In via consequenziale la corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 7, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, a norma del quale
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. 
La disciplina stabilita dall’art. 16 - afferma la Corte - non è, infatti, compatibile con il citato nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo  espropriato e l’ammontare della indennità.

La pronuncia consolida definitivamente l'orientamento della Corte di Cassazione che nel 2007 e nel 2008 aveva affermato che l’evasione - totale o parziale -dell’Ici non impedisce al soggetto espropriato di ottenere l’erogazione dell'indennità, vero che “il diritto all'indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa od infedele dichiarazione Ici” (Cassazione civile , sez. I, 3 gennaio 2008, n. 19; Id. Cassazione civile , sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21433).

La sentenza 12 dicembre 2011 n. 338 della Corte Costituzionale è disponibile a questo indirizzo:
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