7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.La disciplina stabilita dall’art. 16 - afferma la Corte - non è, infatti, compatibile con il citato nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità.
La pronuncia consolida definitivamente l'orientamento della Corte di Cassazione che nel 2007 e nel 2008 aveva affermato che l’evasione - totale o parziale -dell’Ici non impedisce al soggetto espropriato di ottenere l’erogazione dell'indennità, vero che “il diritto all'indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa od infedele dichiarazione Ici” (Cassazione civile , sez. I, 3 gennaio 2008, n. 19; Id. Cassazione civile , sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21433).
La sentenza 12 dicembre 2011 n. 338 della Corte Costituzionale è disponibile a questo indirizzo: