Con sentenza n. 4026 del 12 ottobre 2010, la sezione I del TAR Brescia ha accolto il ricorso di una società la quale lamentava di aver versato l’importo di € 45.024,34 a titolo di compartecipazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonostante fosse già stato assolto il pagamento del contributo concessorio all’atto del rilascio di concessioni edilizie.
Il TAR ha ribadito il principio generalissimo secondo cui, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge, così che - come ha rilevato la Cassazione Civile (cfr. Sez. Un. 13.6.2008 n. 15914) - “non v'è dubbio che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, essendo all'uopo necessaria una norma che, in relazione al disposto dell'art 23 Cost., attribuisca agli stessi tale potere”.
Richiamando le conclusioni cui è giunta la Sez. I del T.A.R. Milano nella sentenza 12 febbraio 2009 n. 1253, il TAR Brescia ha altresì precisato che qualora le parti raggiungano un accordo ex art. 11 l. 241/1990, sia che si attribuisca all'accordo natura privatistica piuttosto che pubblicistica ( in questo senso sembra orientarsi la Corte cost. nella sentenza 204/2004), sta di fatto che sussistono comunque limiti insuperabili dagli accordi, superati i quali si ricade nell'ipotesi di radicale nullità dell'atto, per difetto assoluto di attribuzione (ovvero carenza di potere in astratto), a norma dell'art. 21-septies l. 241/1990.
Da ciò la nullità, nei sensi di cui in motivazione, dell’accordo amministrativo intervenuto fra il Comune di Ciserano ed il Comune di Arcene, in data 31 marzo 2004, nella parte in cui accolla alla società ricorrente parte delle spese di urbanizzazione dell’area, a destinazione produttiva, sita in Comune di Ciserano.
La sentenza del TAR Brescia n. 4026/2010, sez. I, é disponibile sul sito del TAR a questo indirizzo.
Oneri accessori in sede di rilascio di titoli edilizi: sono nulli gli accordi eventualmente assunti ex art. 11 l. 241 del 1990.
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
11:27 AM
venerdì 29 ottobre 2010
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Legge 241/1990,
Oneri di urbanizzazione