https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/il-decreto-genova-e-i-condoni-edilizi-a-ischia/
Il decreto Genova e il condono edilizio per Ischia
https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/il-decreto-genova-e-i-condoni-edilizi-a-ischia/
Edifici di culto: l’uso di un bene come luogo di preghiera è illegittimo in assenza di permesso di costruire.
Il T.A.R. Lombardia interviene in materia di mutamenti di destinazione d'uso senza opere finalizzati alla realizzazione di luoghi di culto, specificando che - una volta accertato l'utilizzo dell'immobile come luogo di culto e che tale utilizzo non è contemplato dalle previsioni dello strumento urbanistico locale per la specifica zona - è giocoforza applicare il regime sanzionatorio previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, in uno con le conseguenze acquisitive connesse alla mancata ottemperanza.
Commento a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 agosto 2018, n. 2018.
https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/edifici-di-culto-l-uso-del-bene-come-luogo-di-culto-illegittimo-in-assenza-di-permesso-di-costruire/
Commento a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 agosto 2018, n. 2018.
https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/edifici-di-culto-l-uso-del-bene-come-luogo-di-culto-illegittimo-in-assenza-di-permesso-di-costruire/
Processo amministrativo: collegamenti ipertestuali tra memorie e documenti.
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Lorenzo Spallino
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8:03 AM
sabato 28 luglio 2018
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Codice processo amministrativo
La materia dei criteri redazionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo è regolata da tre decreti del Presidente del Consiglio di Stato: 25 maggio 2015, 22 dicembre 2016 e 16 ottobre 2017. L'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, dispone che:
https://www.dirittopa.it/it/interventi/cpa/processo-amministrativo-il-link-ai-documenti-depositati-previsto-incoraggiato-ma-non-possibile/
Purtroppo, il link ai documenti depositati è previsto, incoraggiato ma impossibile.
- gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;
https://www.dirittopa.it/it/interventi/cpa/processo-amministrativo-il-link-ai-documenti-depositati-previsto-incoraggiato-ma-non-possibile/
ANAC: poteri di precontenzioso e impugnazione
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Lorenzo Spallino
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8:05 AM
venerdì 20 luglio 2018
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ANAC,
Codice degli appalti
Commento al Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Delibera ANAC 13 giugno 2018)
https://www.dirittopa.it/it/interventi/appalti/anac-regolamento-sull-esercizio-dei-poteri-di-precontenzioso/
https://www.dirittopa.it/it/interventi/appalti/anac-regolamento-sull-esercizio-dei-poteri-di-precontenzioso/
Regione Lombardia: "Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio"
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Lorenzo Spallino
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8:07 AM
lunedì 9 luglio 2018
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Consumo di suolo,
Regione Lombardia
Commento alla D.G.R. 11 giugno 2018 n. XI/207, di Alice Galbiati
https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/consumo-di-suolo-misure-di-semplificazione-e-incentivazione-per-il-recupero-del-patrimonio-edilizio-art-4-comma-2-l-r-31-2014/
https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/consumo-di-suolo-misure-di-semplificazione-e-incentivazione-per-il-recupero-del-patrimonio-edilizio-art-4-comma-2-l-r-31-2014/
Impianti pubblicitari: il sacrificio della libertà economica è giustificato dalla cura di interessi pubblici.
Commento a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 6 giugno 2018, n. 1435, di Fabrizio Donegani
https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/impianti-pubblicitari-e-limitazioni-comunali-tra-libert-d-iniziativa-economica-e-interessi-generali/
https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/impianti-pubblicitari-e-limitazioni-comunali-tra-libert-d-iniziativa-economica-e-interessi-generali/
Codice dell'ambiente: tabella riepilogativa dei termini nei procedimenti di VAS e VIA
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
Tabella realizzata utilizzando il testo vigente al 1° aprile 2018.
Autore: Alice Galbiati.
https://www.dirittopa.it/it/materiali/infografiche/codice-dell-ambiente-tabella-riepilogativa-dei-procedimenti-di-vas-via-e-aia/
Tabella realizzata utilizzando il testo vigente al 1° aprile 2018.
Autore: Alice Galbiati.
https://www.dirittopa.it/it/materiali/infografiche/codice-dell-ambiente-tabella-riepilogativa-dei-procedimenti-di-vas-via-e-aia/
Codice dei beni paesaggistici: tabella riepilogativa dei termini.
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Lorenzo Spallino
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8:10 AM
mercoledì 4 aprile 2018
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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, articoli 131/159 e 167-168.
Tabella realizzata utilizzando il testo vigente al 31 marzo 2018.
https://www.dirittopa.it/it/materiali/infografiche/codice-del-paesaggio-tabella-riepilogativa-dei-termini/
Tabella realizzata utilizzando il testo vigente al 31 marzo 2018.
https://www.dirittopa.it/it/materiali/infografiche/codice-del-paesaggio-tabella-riepilogativa-dei-termini/
Revoca in autotutela: il parere negativo di ANAC sull'opera non è sufficiente.
Commento a TAR Lombardia, Milano, sez. III, 28.02.2018 n. 581
https://www.dirittopa.it/it/interventi/appalti/revoca-in-autotutela-parere-negativo-di-anac-sull-opera-non-e-sufficiente/
https://www.dirittopa.it/it/interventi/appalti/revoca-in-autotutela-parere-negativo-di-anac-sull-opera-non-e-sufficiente/
E alla fine ce l'abbiamo fatta: è arrivato #PA.
Dopo più di 500 tra newsletter, interventi e materiali, i tempi erano maturi per separare articoli e materiali dal sito dello studio. I primi avevano raggiunto una loro maturità e chiedevano a gran voce di collocarli in uno spazio tutto loro. Abbiamo quindi deciso di riunire vecchio e nuovo in un unico ambiente, distinguendo definitivamente tra sito dello studio e pubblicazioni.
Ci siamo così rivolti a Ovosodo per la creazione di un CMS che ci facilitasse il lavoro di redazione e, perchè no, provare a inventare qualche cosa di nuovo nel panorama dell'informazione giuridica: è nato #PA, all'indirizzo www.dirittopa.it, dove da oggi pubblicheremo articoli e post.
A voi il giudizio.
Elettromagnetismo: gli impianti di “Classe 1” sono compatibili con qualsiasi fondo elettromagnetico.
Pubblicato da
Jesus Cortinovis
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4:59 PM
giovedì 25 gennaio 2018
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Codice delle comunicazioni elettroniche,
D.Lgs. 259/2003
Con sentenza n.16/2018, pubblicata il 02/01/2018, il Consiglio di Stato ha chiarito il proprio orientamento in materia di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla “Classe 1” (non superiori a 0,6 V/m), ritenendolo compatibile con qualsiasi fondo elettromagnetico, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione; oltre ad essere irrilevante che il sito sia già inquinato.
La vicenda prende spunto dall’istanza presentata, ai sensi dell’art. 87bis del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., da un operatore televisivo alle PP.AA locali (Comune e ARPA), al fine di attivare un canale UHF in tecnica digitale, presso una infrastruttura per telecomunicazioni già esistente.
A seguito dell’istanza introduttiva dell’operatore, dove veniva precisato che l’attivazione del nuovo canale UHF, legittimamente concesso, sarebbe avvenuta senza alcuna modifica dei luoghi e che in nessun punto di misura nel territorio sarebbe stato possibile individuare un valore di campo elettromagnetico, prodotto dalla irradiazione del nuovo segnale, superiore a 0,6 V/m, pertanto rilevante ai fini della normativa sull’elettromagnetismo (L. 36/2001 e all. C) del D.P.C.M. 08/07/2003), essendo l’impianto conforme alle specifiche tecniche previste dalla norma CEI 211-2010, ARPA esprimeva un parere negativo sulla “compatibilità del progetto ai limiti e valori fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003” dell’impianto di c.d. “Classe 1”: poiché risultava che nell’area circostante non si era ancora completato il pregresso ordinato risanamento conseguente ai rilevati superamenti dei valori di campo elettromagnetico di legge, oltre al fatto che l’attivazione del nuovo e richiesto impianto non risultava compatibile con una adeguata tutela della popolazione, anche se l’attivazione del nuovo impianto avrebbe prodotto un campo inferiore a 1/10 del limite applicabile, ossia 0,6 V/m.
Oltre a ribadire alcuni principi già consolidati in materia di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii.), il caso in esame ha permesso, ai giudici di Palazzo Spada, di definire l’orientamento in tema di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla c.d. “Classe 1” (cfr.; CEI 211-2010 “Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”).
Con riferimento al rapporto tra normativa tecnica CEI e Codice delle comunicazioni elettroniche, l’art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. precisa che “L'istanza, … deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI”.
In applicazione del dettato legislativo, la sentenza in commento, ha infatti confermato che “gli artt. 87 ss. d.lgs. n. 259/2003, che assoggettano alla procedura autorizzatoria semplificata l’installazione di tutte le «infrastrutture per impianti radioelettrici» e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti medesimi, per la loro formulazione generale e onnicomprensiva devono ritenersi applicabili a tutti gli interventi volti all’installazione e modifica di infrastrutture costituenti una rete di comunicazione elettronica, incluse le reti utilizzate per la diffusione dei programmi sonori e televisivi”.
In relazione invece al campo di applicazione proprio della normativa tecnica, i giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di evidenziare come
Il tutto in aderenza all’art. 14, comma 8, lett. d), del D.L. n. 179 del 18/10/2012, (convertito in L. n. 221/2012), che dopo aver fatto salve le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 08/07/2003 – in attuazione della L. n. 36/2001 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze ivi specificate, applicabile anche agli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi –, stabilisce: "le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare e le tecniche di calcolo previsionale sono quelle indicate nella norma CEI 211-10”.
Analogamente hanno disposto le Linee Guida contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 02/12/2014. Con riferimento poi alla ammissibilità dell’attivazione di un nuovo impianto di “Classe 1”, in una area già inquinata, i giudici d’appello hanno altresì riconosciuto l’ammissibilità dell’impianto “con qualsiasi fondo elettromagnetico, ai sensi del paragrafo 8.3. delle norme CEI 211-10, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione”; risultando in tal caso il “segnale … compatibile anche con la pendenza di azioni di risanamento, rimanendo sempre al di sotto della soglia di rilevanza del segnale stabilita dall’allegato C del D.P.C.M. del 08/07/2003”.
A completamento preme, ricordare che l’art. 3 del D.P.C.M 08/07/2003 (Decreto applicativo della L. 36/2001), all. B, tabella 2, assume in 6 V/m il valore di attenzione; mentre il par. 8.3 della citata norma tecnica CEI, prevede che “se l’impianto appartiene alla Classe 1, esso è sempre conforme ai limiti, indipendentemente dall’evoluzione nel tempo della situazione di campo elettromagnetico creata da altri impianti vicini”. L’allegato C del medesimo D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce altresì che nei siti, ove si superino i limiti di legge, “dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100” di 6 V/m (ovvero un contributo inferiore, per il calcolo quadratico, a 0,6 V/m). Infatti per la legge di Ohm, il valore del campo elettrico misurato in V/m è proporzionale alla radice quadrata della potenza misurata in watt.
Se si riduce pertanto la potenza di 1/100, si riduce conseguentemente il campo elettrico di 1/10. Ne deriva che gli impianti che producono segnali a tenue impatto elettromagnetico (cioè inferiore al 10% - ovvero ad 1/100 della potenza - del valore di attenzione pari a 6 V/m, stabilito dall’art. 3, DPCM 8 luglio 2003), sono sempre “irrilevanti” ed indistinguibili rispetto ad un qualsiasi fondo elettromagnetico. Mentre da ultimo e completamento il par. 2 del CEI 211-2010 prevede che “sulla base del potenziale impatto sull’ambiente circostante ed in particolare sul livello di esposizione che ne può risultare, si suddividono gli impianti, e quindi le SRB o le stazioni PMP, in classi di attenzione.”.
In tal senso appartengono pertanto alla c.d. “Classe 1” gli impianti che soddisfano, secondo il paragrafo (b), “in qualunque punto accessibile, il campo elettrico prodotto dalla sorgente in esame è inferiore al 10% del limite di esposizione applicabile” (i.e. 10% di 6 V/m = 0,6 V/m)”.
“Se nessun punto all’interno del volume del 10% del limite di campo risulta accessibile, l’impianto appartiene alla classe di attenzione 1. Per determinare la superficie che contiene il volume al 10% del limite di campo occorre considerare solo il contributo dell’impianto analizzato”.
La sentenza del Consiglio di Stato n.16/2018 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
La vicenda prende spunto dall’istanza presentata, ai sensi dell’art. 87bis del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., da un operatore televisivo alle PP.AA locali (Comune e ARPA), al fine di attivare un canale UHF in tecnica digitale, presso una infrastruttura per telecomunicazioni già esistente.
A seguito dell’istanza introduttiva dell’operatore, dove veniva precisato che l’attivazione del nuovo canale UHF, legittimamente concesso, sarebbe avvenuta senza alcuna modifica dei luoghi e che in nessun punto di misura nel territorio sarebbe stato possibile individuare un valore di campo elettromagnetico, prodotto dalla irradiazione del nuovo segnale, superiore a 0,6 V/m, pertanto rilevante ai fini della normativa sull’elettromagnetismo (L. 36/2001 e all. C) del D.P.C.M. 08/07/2003), essendo l’impianto conforme alle specifiche tecniche previste dalla norma CEI 211-2010, ARPA esprimeva un parere negativo sulla “compatibilità del progetto ai limiti e valori fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003” dell’impianto di c.d. “Classe 1”: poiché risultava che nell’area circostante non si era ancora completato il pregresso ordinato risanamento conseguente ai rilevati superamenti dei valori di campo elettromagnetico di legge, oltre al fatto che l’attivazione del nuovo e richiesto impianto non risultava compatibile con una adeguata tutela della popolazione, anche se l’attivazione del nuovo impianto avrebbe prodotto un campo inferiore a 1/10 del limite applicabile, ossia 0,6 V/m.
Oltre a ribadire alcuni principi già consolidati in materia di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii.), il caso in esame ha permesso, ai giudici di Palazzo Spada, di definire l’orientamento in tema di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla c.d. “Classe 1” (cfr.; CEI 211-2010 “Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”).
Con riferimento al rapporto tra normativa tecnica CEI e Codice delle comunicazioni elettroniche, l’art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. precisa che “L'istanza, … deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI”.
In applicazione del dettato legislativo, la sentenza in commento, ha infatti confermato che “gli artt. 87 ss. d.lgs. n. 259/2003, che assoggettano alla procedura autorizzatoria semplificata l’installazione di tutte le «infrastrutture per impianti radioelettrici» e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti medesimi, per la loro formulazione generale e onnicomprensiva devono ritenersi applicabili a tutti gli interventi volti all’installazione e modifica di infrastrutture costituenti una rete di comunicazione elettronica, incluse le reti utilizzate per la diffusione dei programmi sonori e televisivi”.
In relazione invece al campo di applicazione proprio della normativa tecnica, i giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di evidenziare come
“Dal riferito quadro normativo emerge in modo chiaro e univoco che gli organi tecnici dell’amministrazione sono tenuti all’applicazione delle regole previste dalla normativa tecnica CEI 211-10 – comprese le regole che fissano i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e i criteri di valutazione della rilevanza, o meno, di determinati nuovi impianti in funzione della verifica del rispetto di tale soglia –, a tutti gli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze specificate nella disciplina normativa, ivi compresi gli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi”.
Il tutto in aderenza all’art. 14, comma 8, lett. d), del D.L. n. 179 del 18/10/2012, (convertito in L. n. 221/2012), che dopo aver fatto salve le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 08/07/2003 – in attuazione della L. n. 36/2001 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze ivi specificate, applicabile anche agli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi –, stabilisce: "le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare e le tecniche di calcolo previsionale sono quelle indicate nella norma CEI 211-10”.
Analogamente hanno disposto le Linee Guida contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 02/12/2014. Con riferimento poi alla ammissibilità dell’attivazione di un nuovo impianto di “Classe 1”, in una area già inquinata, i giudici d’appello hanno altresì riconosciuto l’ammissibilità dell’impianto “con qualsiasi fondo elettromagnetico, ai sensi del paragrafo 8.3. delle norme CEI 211-10, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione”; risultando in tal caso il “segnale … compatibile anche con la pendenza di azioni di risanamento, rimanendo sempre al di sotto della soglia di rilevanza del segnale stabilita dall’allegato C del D.P.C.M. del 08/07/2003”.
A completamento preme, ricordare che l’art. 3 del D.P.C.M 08/07/2003 (Decreto applicativo della L. 36/2001), all. B, tabella 2, assume in 6 V/m il valore di attenzione; mentre il par. 8.3 della citata norma tecnica CEI, prevede che “se l’impianto appartiene alla Classe 1, esso è sempre conforme ai limiti, indipendentemente dall’evoluzione nel tempo della situazione di campo elettromagnetico creata da altri impianti vicini”. L’allegato C del medesimo D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce altresì che nei siti, ove si superino i limiti di legge, “dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100” di 6 V/m (ovvero un contributo inferiore, per il calcolo quadratico, a 0,6 V/m). Infatti per la legge di Ohm, il valore del campo elettrico misurato in V/m è proporzionale alla radice quadrata della potenza misurata in watt.
Se si riduce pertanto la potenza di 1/100, si riduce conseguentemente il campo elettrico di 1/10. Ne deriva che gli impianti che producono segnali a tenue impatto elettromagnetico (cioè inferiore al 10% - ovvero ad 1/100 della potenza - del valore di attenzione pari a 6 V/m, stabilito dall’art. 3, DPCM 8 luglio 2003), sono sempre “irrilevanti” ed indistinguibili rispetto ad un qualsiasi fondo elettromagnetico. Mentre da ultimo e completamento il par. 2 del CEI 211-2010 prevede che “sulla base del potenziale impatto sull’ambiente circostante ed in particolare sul livello di esposizione che ne può risultare, si suddividono gli impianti, e quindi le SRB o le stazioni PMP, in classi di attenzione.”.
In tal senso appartengono pertanto alla c.d. “Classe 1” gli impianti che soddisfano, secondo il paragrafo (b), “in qualunque punto accessibile, il campo elettrico prodotto dalla sorgente in esame è inferiore al 10% del limite di esposizione applicabile” (i.e. 10% di 6 V/m = 0,6 V/m)”.
“Se nessun punto all’interno del volume del 10% del limite di campo risulta accessibile, l’impianto appartiene alla classe di attenzione 1. Per determinare la superficie che contiene il volume al 10% del limite di campo occorre considerare solo il contributo dell’impianto analizzato”.
La sentenza del Consiglio di Stato n.16/2018 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
Chiusure e orari festività natalizie 2017
Vi preghiamo di prendere nota che nel periodo delle imminenti festività natalizie lo studio osserverà i seguenti orari:
Lo studio riaprirà con gli orari consueti lunedì 8 gennaio 2018.
- 27, 28, 29 dicembre 2017: h. 8:30 / 12:00; pomeriggio chiuso;
- 2, 3, 4, 5 gennaio 2018: chiusura.
Lo studio riaprirà con gli orari consueti lunedì 8 gennaio 2018.
SCIA: il silenzio sulla richiesta di annullamento è illegittimo
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Lorenzo Spallino
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10:14 AM
mercoledì 8 novembre 2017
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Annullamento d'ufficio,
Autotutela,
SCIA
Nonostante la SCIA non sia un provvedimento, e quindi come tale non sia annullabile, il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di annullamento in autotutela è illegittimo e l'istanza deve essere evasa, impregiudicati ovviamente gli esiti.
Con sentenza n. 1902 del 5 ottobre 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, affronta il caso di una istanza di riesame di una SCIA, sulla quale l'AC non ha provveduto affermando - in giudizio - che non trattandosi di un provvedimento non vi è nulla da annullare e quindi nessun riscontro da dare.
Ordinando all'AC a provvedere sull'istanza, il TAR Lombardia ha ricordato, con argomenti semplici ma efficaci, che:
Sul punto si veda anche la sentenza della stessa sezione n. 2799 del 2014 là dove si afferma che l’intervento inibitorio è da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19.
Con sentenza n. 1902 del 5 ottobre 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, affronta il caso di una istanza di riesame di una SCIA, sulla quale l'AC non ha provveduto affermando - in giudizio - che non trattandosi di un provvedimento non vi è nulla da annullare e quindi nessun riscontro da dare.
Ordinando all'AC a provvedere sull'istanza, il TAR Lombardia ha ricordato, con argomenti semplici ma efficaci, che:
- un conto è il potere inibitorio puro, disciplinato dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, a norma del quale l'AC può, "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1", adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel termine di 30 giorni di cui al comma 6-bis;
- un conto è il potere di autotutela, disciplinato dal comma 6-ter dell'art. 19 citato, a norma, del quale "Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
Sul punto si veda anche la sentenza della stessa sezione n. 2799 del 2014 là dove si afferma che l’intervento inibitorio è da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19.
La sentenza 5 ottobre 2017 n. 1902 del TAR Lombardia, Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Consumo di suolo: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
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9:48 AM
domenica 22 ottobre 2017
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Consumo di suolo,
DDL De Girolamo,
L.R. Lombardia 31/2014
L'attenzione del legislatore al tema del consumo di suolo nasce da una supplenza del diritto urbanistico a quello ambientale. L'attualità del tema si giustifica con una sensibilità diffusa ai temi ambientali e ai beni comuni. La risposta del legislatore regionale della Lombardia, depotenziata a seguito della novella del 2017, rischia di entrare in conflitto con l'iniziativa del legislatore nazionale. Il ddl De Girolamo, la cui struttura è identica a quella della l.r. 31/2014, mostra i difetti di un approccio al tema di stampo superato. Una corretta riflessione dovrebbe superare l'ambito squisitamente urbanistico e ambientale per giungere ad una rivisitazione del concetto di proprietà, i cui limiti sono dettati dalla funzione sociale delle stessa (art. 42 Cost.).
Contenimento del consumo di suolo, come risorsa non rinnovabile e bene comune
POF 20.10.2017 Camera dell'Insubria, Como
Avv. Prof. Emanuele Boscolo / avv. Lorenzo Spallino
Intervento avv. Lorenzo Spallino: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda
Testo intervento:
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Contenimento del consumo di suolo, come risorsa non rinnovabile e bene comune
POF 20.10.2017 Camera dell'Insubria, Como
Avv. Prof. Emanuele Boscolo / avv. Lorenzo Spallino
Intervento avv. Lorenzo Spallino: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda
Testo intervento:
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Diniego di autorizzazione paesaggistica: si impugna il provvedimento finale in uno con il parere e il contributo unificato è uno solo.
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Lorenzo Spallino
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10:36 AM
venerdì 20 ottobre 2017
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Contributo unificato,
Giustizia amministrativa
Il Consiglio di Stato specifica che, nel caso di rigetto di domanda volta ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, non vi è obbligo di impugnare autonomamente il parere della Soprintendenza. Questi va invece impugnato in uno con il provvedimento definitivo dell'ente locale titolare della delega, versando un solo contributo unificato.
Con sentenza n. 4369 del 18/09/2017, la sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata in un ricorso finalizzato a contestare il parere paesaggistico negativo opposto in sede di rilascio di permesso di costruire, per l'esecuzione di opere di adeguamento funzionale e per la sistemazione esterna di un fabbricato.
Avverso l’atto della Soprintendenza l'interessata aveva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Salerno, il quale con la sentenza n. 1575 del 16 settembre 2011, ha respinto tutte le questioni di merito, senza pronunciarsi su quelle procedimentali.
Ha appellato quindi l'interessata.
La Sezione rileva che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento e tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il Dlg 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).
Costituisce infatti ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.).
Il che a dire – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso).
La sentenza 18/09/2017 n. 4369 della sezione VI del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Con sentenza n. 4369 del 18/09/2017, la sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata in un ricorso finalizzato a contestare il parere paesaggistico negativo opposto in sede di rilascio di permesso di costruire, per l'esecuzione di opere di adeguamento funzionale e per la sistemazione esterna di un fabbricato.
Avverso l’atto della Soprintendenza l'interessata aveva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Salerno, il quale con la sentenza n. 1575 del 16 settembre 2011, ha respinto tutte le questioni di merito, senza pronunciarsi su quelle procedimentali.
Ha appellato quindi l'interessata.
La Sezione rileva che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento e tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il Dlg 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).
Costituisce infatti ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.).
Il che a dire – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso).
La sentenza 18/09/2017 n. 4369 della sezione VI del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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