Area nomadi: la permanenza stabile è elemento necessario per contestare l'abuso edilizio

Con sentenza 27 ottobre 2015, n. 1398, il T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, interviene su ordinanza di rimessione in pristino di aree di rilevante interesse paesistico su cui si è insediato un campo nomadi.

Successivamente ad un sopralluogo effettuato dall'ASL  (nel cui verbale si dà atto della presenza del bagno chimico, delle dotazioni dei caravan e della presenza di un gruppo elettrogeno e componenti adatti al posizionamento all'aperto), il Comune ordina lo sgombero dell'area, in quanto "priva delle normali ed elementari forniture idriche ed elettriche e pertanto priva di allacciamento ai servizi", caratterizzata da "inadeguate condizioni impiantistiche fognarie che possono pregiudicare la salute e la sicurezza degli occupanti", preannunciando la prossima notifica dell'ordine di ripristino ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, essendo intervenuta una trasformazione d'uso non compatibile con il PGT.

Successivamente, Comune trasmette la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990, volto ad ottenere il ripristino delle aree di rilevante interesse paesistico su cui sono state collocate le roulottes dei ricorrenti, integrando le violazioni di cui all'art. 3, lett. e5) del D.P.R. n. 380 del 2001, relativo all'installazione di manufatti leggeri non destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee di permanenza.

Il TAR Lombardia, Brescia, preso atto che l'ordinanza contingibile e urgente impugnata ha esplicato i propri effetti nel momento in cui gli odierni ricorrenti hanno abbandonato l'area, dichiara non sussistere un interesse concreto ed attuale alla pronuncia sulla legittimità del provvedimento cui i ricorrenti si sono adeguati spontaneamente.

Ciononostante, non potendosi prescindere da una sommaria disamina della fondatezza delle deduzioni, al fine della corretta imputazione delle spese del giudizio, il TAR sottolinea come le stesse le fotografie prodotte dal Comune evidenziano un'area ordinata e priva di depositi di rifiuti: non si può intuire alcuno scarico di acque sporche e le roulottes appaiono come "parcheggiate".

In punto abuso edilizio il Collegio:
  • ritiene che, proprio in ragione dello spostamento dei mezzi, la loro ricollocazione sul terreno, imponga il rinnovo degli accertamenti, non tanto rivolti all'incontestata identità delle roulottes, quanto alla verifica del fatto che le stesse siano utilizzate come abitazioni permanenti e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
  • evidenzia come ciò che appare rilevante ai fini di ravvisare l'abuso edilizio, infatti, come già anticipato, è l'accertamento della destinazione della struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole e prolungato, ex art. 3, comma 1, lett. e.5 D.P.R. n. 380 del 2001, che richiede il permesso di costruire solo per "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee";
  • sottolinea come nella fattispecie il verbale del 25 agosto 2015, invece, nel dare atto dell'identificazione di sette adulti e sette minori, tutti reperiti sulla proprietà del sig. C.N.,  nulla dice in ordine alla permanenza delle persone nelle suddette roulottes. 

Allo stato, dunque, il provvedimento impugnato appare privo della capacità di produrre ancora i propri effetti, in assenza di un apposito accertamento preordinato a verificare la sussistenza di elementi gravi e concordanti nel dimostrare la stabile permanenza delle famiglie C. nelle roulotte parcheggiate sulla loro proprietà (ad esempio mediante la verifica della reale frequenza della scuola da parte dei minori) e, dunque, la sussistenza delle condizioni per qualificare la contestata installazione di roulottes come "nuova edificazione".

Dispone pertanto il TAR l'anullamento del provvedimento impugnato fatta salva la possibilità di nuovo accertamento finalizzato alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti per potersi ritenere esistente la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. e.5 D.P.R. n. 380 del 2001". 

Accertamento che "dovrà essere condotto in contraddittorio con i ricorrenti, cui dovrà essere offerta la possibilità di dimostrare, mediante l'esibizione di appositi certificati medici o di altra, specifica e puntuale, documentazione, la necessità di una, solo temporanea, permanenza sul terreno di proprietà".

La sentenza 27 ottobre 2015, n. 1398, del T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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