Beni culturali: la dichiarazione di vincolo deve essere motivata e fondarsi su elementi obbiettivi

Anche il provvedimento scaturente dal procedimento di dichiarazione di interesse culturale di un immobile non sfugge al principio generalissimo della (corretta) motivazione degli atti amministrativi.

La sezione sesta del Consiglio di Stato, nella decisione 3 settembre 2013, n. 3092, fissa il principio secondo cui la dichiarazione di interesse storico di un immobile non solo deve essere motivata, ma deve anche basarsi su elementi oggettivi che ne illustrino uno specifico pregio o che ne attestino la valenza testimoniale ai fini vincolistici, supportati da adeguata istruttoria.

Detrazioni fiscali: non su immobili abusivi.

Le novità in materia di detrazioni fiscali (art. 16 d.l. 4 giugno 2013, n. 63) stanno suscitando molte aspettative, anche in ragione del fatto che diversi Piani di Governo del Territorio hanno scelto di limitare il consumo di nuovo suolo tramite nuove costruzioni.

Le categorie di interventi edilizi ammessi sono (per le unità residenziali) quelli di cui alle lettere b), c) e d) del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), articolo 3. In disparte le sensibili differenze rispetto alla normativa della Regione Lombardia in punto manutenzione straordinaria (art. 27, c. 1, L.R. n.12/2005), vale la pena ricordare che non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia.

D.L. del Fare: proroga dei termini delle convenzioni di lottizzazione

Nella sintassi della frase semplice, il complemento di specificazione precisa e specifica il significato della parola da cui dipende. È introdotto dalla preposizione di, semplice o articolata. Il complemento risponde alle domande:  di chi? (rivolto ad un essere animato) di che cosa? (rivolto ad una cosa) [fonte].

Es. La nonna aveva paura. Di chi? La nonna aveva paura del lupo cattivo.

L'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (D.L. del Fare), prevede:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
La disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 69/2013, sconta un evidente difetto di sintassi. L'espressione "Il termine di validità" manca infatti del complemento di specificazione. Essa non indica i titoli, i provvedimenti o più in generale gli atti amministrativi la cui scadenza temporale, fissata per legge o per atto dispositivo, deve intendersi prorogata per scelta del legislatore.

La circostanza non è indifferente per l'interprete.

D.L. del Fare: testo coordinato del d.l., come approvato, con legislazione edilizia nazionale e regionale di riferimento

Raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il d.l. 21.6.2013, n. 69, come modificato in sede di conversione

Link: http://www.studiospallino.it/materiali/tabella_dl_fare_2013.htm

Autore: avv. Alice Galbiati

Data pubblicazione: 26/06/2013

Ultimo aggiornamento: 09/09/2013

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SUAP e poteri del Consiglio Comunale: il Consiglio di Stato "alza l'asticella"

Il collega Umberto Grella segnala la recentissima e interessante decisione n. 4151 della sezione quarta del Consiglio di Stato, depositata il 6 agosto 2013, che si innesta sulla delicata questione dei poteri che residuano in capo al Consiglio Comunale chiamato a esaminare un progetto di localizzazione o ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi in contrasto con lo strumento urbanistico, uscito positivamente dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

APE: prime note interpretative del notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha rilasciato le prime note interpretative delle novità introdotte dal DL 63/2013 relativamente all'attestato di prestazione energetica (APE), il quale in sede di conversione ha visto l'introduzione di una nuova disposizione (comma 3bis dell’art. 6 del Dlgs n. 192/2005) di grande rilevanza per l’attività notarile.

Questa infatti prevede che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.

Il documento del CNN - a cura dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato, settore studi pubblicistici - è scaricabile alla pagina: http://www.notariato.it/it/primo-piano/notizie/archive/studio-Ape-prime-note-070813

Permesso di costruire: il confinante del confinante non è di per sé legittimato all’impugnazione

Con sentenza n. 3543 del 14 maggio 2013, depositata l’1 luglio 2013 la sezione quarta del Consiglio di Stato, afferma che il confinante con un fondo a sua volta confinante con quello oggetto di intervento edilizio non vanta lo stabile collegamento materiale con la zona coinvolta dall’intervento, requisito necessario per legittimare l’impugnazione del titolo.

Potere conformativo e strumenti urbanistici: il Consiglio di Stato legittima il criterio dominicale

Non recentissima ma ampiamente commentata sulle riviste in uscita in questi giorni,  la sentenza 10 maggio 2012, n. 2710, del Consiglio di Stato può ben dirsi un esempio di ^fuoco amico^ in materia di ampiezza dei poteri di pianificazione urbanistica da parte delle pubbliche amministrazioni.

A fronte di ampie e condivisibili affermazioni sul fatto che urbanistica e pianificazione non possono essere intesi esclusivamente come mero coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, i giudici di Palazzo Spada mettono la parola fine alla vicenda del Piano Regolatore di Cortina d'Ampezzo legittimando la scelta del Comune di individuare le aree di completamento sulla scorta di un criterio unicamente dominicale, così che la volumetria riconosciuta alle otto aree regoliere ampezzane sia destinata alla acquisizione in proprietà di immobili da parte dei soli residenti cortinesi.

Impignorabilità dei crediti verso le ASL commissariate: la norma è incostituzionale

Con sentenza n. 186 del 3 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa che prevedeva l'impignorabilità dei crediti vantati nei in fronti delle ASL commissariate, ossia  dell’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), tanto nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall’art. 17, comma 4, lettera e), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto nel testo vigente, come risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

La decisione segue la sentenza n. 211 del 18 agosto 2003 con cui la Corte aveva - in punto articolo 159 TUEL - evidenziato la disparità di trattamento degli enti locali proprio verso le ASL.

La sentenza 3 luglio 2013 n. 186 della Corte Costituzionale è disponibile a questo indirizzo: 


Apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche: la pubblicità delle sedute vale solo per le gare indette dopo il d.l. 52/2012

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente in punto obbligatorietà della seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, giusta ordinanza di rimessione riguardante l’obbligo (o meno) di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, in particolare, l’eventualità che tale obbligo vada ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell'art. 12, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, ovvero se debba ritenersi applicabile anche per la gare indette prima di tale data. 

D.L. 69/2013: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il decreto ^del fare^


Oggetto: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il d.l. 21.6.2013, n. 69
Data pubblicazione: 26/06/2013
Ultimo aggiornamento: 26/06/2013
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Gli strumenti giuridici della rigenerazione urbana: evoluzione delle forme

La tesi di questo intervento è quella secondo cui il futuro della legislazione urbanistica è caratterizzata da due elementi. Il primo è il superamento delle criticità poste dalla legislazione eccezionale, attraverso la definitiva messa a regime dell'istituto delle varianti all'interno del sistema di pianificazione ordinaria. Il secondo - e questo è l'elemento più futuribile - è il possibile affrancamento delle forme di pianificazione comunale da quelle regionali, i cui sviluppi sono obbiettivamente difficili da prevedere.
Testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino tenuto al Convegno "RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA. Dal progetto all'attuazione" Organizzato dall'Ordine degli Architetti di Como con la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC, INU Lombardia, Comune di Como.

Link: http://www.studiospallino.it/interventi/rigenerazioneurbana.htm

Pubblicata sul BURL la L.R. 1/2013

E' stata pubblicata sul BURL n. 23, suppl. del 5 giugno 2013 la Legge Regionale 4 giugno 2013, n. 1 Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

Il testo è disponibile sulla banca dati del Consiglio regionale a questo indirizzo.

Proroga dei termini per l'approvazione dei PGT: cosa cambia per chi ha adottato ma non ancora approvato

In attesa di vedere pubblicato il testo coordinato della legge regionale n. 12/2005 come recentemente modificata dal Consiglio regionale (v. comunicato stampa della Regione), pare utile affrontare le problematiche connesse all'ipotesi di mancata approvazione di Piani di Governo del Territorio nel termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale, secondo cui la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni deve intervenire entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse "a pena di inefficacia degli atti assunti".

Modifiche alla legge 12/2005: il testo del pdl licenziato dalla Commissione V

La Commissione Quinta, Territorio e Infrastrutture, della Regione Lombardia ha licenziato il testo del disegno di legge di modifica della legge 12/2005 finalizzato a intervenire sulle modifiche apportate dal Collegato Ordinamentale 2013, per dare "definitivo impulso ai comuni che non   hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del   Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge   regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei   medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a   carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di   pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale" (art. 1).

Diverse le novità rispetto al testo a suo tempo licenziato dalla Giunta regionale:

  • la possibilità di approvare SUAP nelle more della approvazione dei PGT;
  • l'estensione, tra gli interventi ammessi, alla ristrutturazione edilizia;
  • la possibilità dell'esercizio del potere sostitutivo in capo alla Regione tramite la nomina di un commissario ad acta, in caso di mancata approvazione del PGT entro il termine del 30 giugno 2014.

Il testo del progetto di legge licenziato dalla Commissione è disponibile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/legge12/PDL_28_bozza.pdf
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