Modifiche alla legge regione Lombardia n. 12/2005 (L.R. 5/2009) e P.I.I. in variante

Analisi delle prime problematiche interpretative della l.r. 5 del 2009, di modifica della l.r. 12 del 2005, con particolare attenzione alla applicazione del nuovo comma 7 dell'articolo 25 in ordine ai programmi Integrati di Intervento adottati alla data di entrata in vigore della novella (14 marzo 2009).

Titolo: Modifiche alla legge regione Lombardia n. 12/2005 (L.R. 5/2009) e P.I.I. in variante
Link: http://www.studiospallino.it/interventi/lr_5_2009_lombardia.htm

L.r. 12/2005: incontro di studio 24.4.09



E' disponibile on line la presentazione che verrà proiettata all'incontro del 24 aprile 2009, presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese di Sondrio, nel corso dell'incontro dedicato alle ultime modifiche alla legge regione Lombardia n. 12 del 2005.

Info incontro: http://www.studiospallino.it/formazione/24.9.09.htm

24 aprile 2009: incontro di studio sulle ultime modifiche alla l.r. 12/2005

RIFERIMENTI: legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 / modifiche approvate con legge regionale n. 121 del 2009

OGGETTO: lo Studio legale Spallino organizza un incontro di formazione sulle modifiche alle legge regionale n. 12/2005, recentemente approvate nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 (Legge Regionale Lombardia n. 5/2009).

INFO: l'incontro si terrà Venerdì 24 aprile 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30 - presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

ISCRIZIONI: la partecipazione all'incontro è gratuita. Per partecipare è necessario segnalare preventivamente via email la propria presenza all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando ente o studio di riferimento, nonché il numero dei partecipanti.

MATERIALI: Il testo integrale della l.r. 5/09 è disponibile sul sito della Regione Lombardia a questo indirizzo

LINK PERMANENTE: http://www.studiospallino.it/formazione/24.9.09.htm

Nuove modifiche alla l.r. 12 del 2005

Nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 è stato approvato il testo della Legge Regionale Lombardia n. 21 “Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche”, portante modifiche alla l.r. 12 del 2005. Tra le novità:
  • il termine per l'approvazione (e non l'adozione, come si sente spesso affermare) dei PGT è spostato al 31 marzo 2010;
  • entro il 15 settembre 2009 i comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente;
  • fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definirà, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
  • fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni "possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi", utilizzando i disposti acceleratori della l.r. 23/1997.
Il testo integrale della l.r. 121/09 in formato pdf

Il diritto all'utilizzo delle nuove tecnologie nel Codice dell'amministrazione digitale

Il Codice dell'amministrazione digitale proclama a chiare lettere il diritto dei cittadini e delle imprese di rapportarsi con le pubbliche amministrazioni utilizzando le nuove tecnologie (articolo 3). Un'analisi appena più che superficiale del disposto legislativo rivela che le aspettative generate dal Codice sono mal poste: di tutto si tratta, infatti, fuorché di un diritto.

Il diritto all'utilizzo delle nuove tecnologie nel Codice dell'amministrazione digitale
webimpossibile.net | 15 dicembre 2008 | di Lorenzo Spallino
http://www.webimpossibile.net/08/15.12.08.htm

Niente DIA per gli impianti solari complanari ai tetti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 154 del 3 luglio 2008 il d.lgs. 30 maggio 2008 , n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Tra le misure di questo decreto va segnalato il comma 3 dell’articolo 11, a norma del quale:
l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
La disposizione trova applicazione "fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti". Ricordiamo che la giurisprudenza riteneva esistente una disciplina differenziata, a seconda che detti impianti fossero in un rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), piuttosto che di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come appunto nel caso di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).

Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risultava applicabile la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denunzia di inizio attività, mentre i secondi andavano soggetti a permesso di costruire (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3323).

Ricordiamo che in Regione Lombardia, la l.r. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), stabilisce all'articolo 4 che
I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici (comma 5).
Risorse: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115

Regione Lombardia: contributi agli enti locali per la costituzione di idonee strutture per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche

Con delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti Locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, nel contempo individuando la copertura finanziaria per l'assegnazione dei contributi nella misura di euro 500.000,00. la disposizione costituisce attuazione dell'articolo 79, comma I, lettera b, della l.r. 12 del 2005, che di seguito riportiamo
Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;
c) a provvedere alle spese connesse all’attività delle commissioni regionali di cui all’articolo 78;
d) a provvedere, a norma dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Risorse: delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008 [pdf]

Commissioni paesaggio: modifiche ai criteri per la composizione

Preso atto delle problematiche connesse alla d.g.r. 6 agosto 2008, n. 8/7977, la Regione Lombardia ha rilasciato la deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008, con cui
CONSIDERATE le criticità segnalate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;
VALUTATE le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo " istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 81 7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;
RITENUTO di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;
ha deliberato
1) di eliminare il quarto capoverso del capitolo "istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della dgr 6 agosto 2008 n. 81 7977;
2) di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato: "i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado"
Allegati
- Deliberazione VIII_7977 del 6 agosto 2008 (649 kb) pdf
- Deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008 pdf

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Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Prime istruzioni alle Province in materia di AIA

Con delibera GRL n. VIII/7492 del 20.6.2008 la Regione Lombardia ha rilasciato le istruzioni di primo impianto in materia di gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientale da parte delle Province, cui sono state rimesse le relative competenze in materia ex articolo 8, comma 2, l.r. 24 del 2006 (La provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003. La Giunta regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonchè per la definizione delle spese istruttorie.)

Risorse:

Schede incontro 11 settembre 2008

RIFERIMENTI: modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio / disposizioni regionali lombarde in vista della scadenza del 31.12.2008 per la verifica delle subdeleghe paesaggistiche (art. 146 d.lgs. n.42/2004)

OGGETTO: sono disponibili le schede redatte a seguito degli interrogativi emersi nel corso dell'incontro di studio dell'11 settembre 2008. Le schede sono scaricabili (in formato PDF), a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/urbaniter.pdf. Si ringraziano i presenti all'incontro per la partecipazione e la collaborazione.

D.L. 112/2008: possibili profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 58, secondo comma.

Nel profluvio normativo che caratterizza la prima fase dell'attuale esecutivo, è forse passata inosservata la disposizione contenuta nell'articolo 58 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L.

I profili di possibile illegittimità costituzionale si annidano nel comma secondo, dove l''inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni non solo "ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica", ma soprattutto costituisce variante allo strumento urbanistico generale che "non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni".

Il riparto delle competenze tra Stato e enti locali in materia di pianificazione urbanistica viene, ovviamente, scardinato, mentre la norma ha il sapore di palese violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Enti locali nella misura in cui è frutto del solo esecutivo.

I profili illustrarti restano anche dopo le correzioni apportate in sede di conversione, dove al comma 2 è stato aggiunto il seguente periodo:
La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
Il testo definitivo dell'art. 58, Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. 21 agosto 2008, n. 195)
  1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
  2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
  3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'ente proprietario dei beni da valorizzare.
  7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Beni paesaggistici: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008 , con la quale ha dettato i criteri cui gli enti locali, titolari delle funzioni di cui all'articolo 80 della l.r. 12/2005,
"dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008".
Diversamente, decadrà la subdelega in capo agli enti locali al rilascio di autorizzazioni paesistiche (art. 146 d.lgs. n.42 del 2004). La trasmissione alla Giunta regionale della documentazione indicata nell'allegato 1 della d.g.r. dovrà avvenire entro il 14 novembre 2008, ed entro il 31 dicembre 2008 il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica provvederà ad emanare l'elenco degli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.

In buona sostanza:
  • il legislatore nazionale ha rimesso alle regioni il compito di promuovere e disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 148 d.lgs. 42/2004);
  • nel far questo questo, il legislatore nazionale si è limitato a porre come condizione ^sostanziale^ che le commissioni siano composte da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • in un sussulto di dignità il legislatore nazionale ha da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 la data entro la quale le regioni sono tenute a verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice, pena la decadenza dei poteri di subdelega in capo agli enti in questione;
  • la regione Lombardia ha ritenuto che i requisiti in questione siano soddisfatti con la costituzione delle commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005, intervendo in modo assai blando nei criteri di composizione delle stesse.
Mentre nei ^Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici^ (par. 5.5) si affermava a chiare lettere che "la legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali" e che "sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc.", la delibera 67977 impone:
  • per il presidente della Commissione: laurea, abilitazione all'esercizio della professione e ^qualificata esperienza^ nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
  • per i componenti della Commissione: diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore "in una materia attinente" (il listato è nostro)
    • l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,
    • la progettazione edilizia ed urbanistica,
    • la tutela dei beni architettonici e culturali,
    • le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali".
Il che a dire, interpretando letteralmente:
  • che per il Presidente la laurea può anche essere slegata da materie attinenti la tutela e la valorizzazione del territorio;
  • che per i componenti non è necessaria l'abilitazione alla professione, quando laureati, mentre per i diplomati il titolo di studio può essere connesso anche a una sola delle materie elencate;
  • nessun criterio relativo alla composizione della commissione nel complesso è indicato (la commissione potrebbe, ad esempio, essere composta solo da agronomi).
Se si voleva elevare il livello di professionalità e competenza delle Commissioni per il paesaggio non sembra, con tutto il rispetto, che il metodo scelto sia quello corretto. E soprattutto non sembra che la sostituzione degli odierni esperti con le Commissioni in questione corrisponda, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale:
  • alla condizione posta dal legislatore nazionale in ordine alla composizione da parte di "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • all'obbligo di verifica della sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146.
Risorse: D.G.R. 6.8.2008, n. 7977 (PDF)

Il nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nelle modifiche ex d.lgs. 63/08 e l. 129/08

Il d.lgs 63 del 2008 e la legge 129 del 2008 hanno apportato importanti modifiche al modulo procedimentale del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In vista dell'incontro dell'11 settembre 2008, viene tracciato un primo quadro delle novità.

L 129/2008

L 129/2008

Accortosi delle problematiche legate al vuoto normativo prodotto dalla recente riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio, il legislatore ne ha riscritto l'articolo 159 in sede di Legge 2 agosto 2008, n. 129, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini".

Il testo completo:
Art. 4-quinquies.
Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza».

11 settembre 2008: le modifiche al Codice Urbani in tema pianificazione paesaggistica e gestione dei beni soggetti a tutela

Oggetto dell'incontro

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 84 del 9 aprile 2008 i decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Numerose le novità introdotte: nel corso dell'incontro saranno trattate quelle relative alla pianificazione paesaggistica e quelle connesse alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica.

Info

L'incontro, riservato ai clienti dello studio, si terrà a Como, Giovedì 11 settembre 2008, presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, piano 1^ del palazzo di Giustizia di Como.

Pagina dedicata

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