- il termine per l'approvazione (e non l'adozione, come si sente spesso affermare) dei PGT è spostato al 31 marzo 2010;
- entro il 15 settembre 2009 i comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente;
- fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definirà, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
- fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni "possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi", utilizzando i disposti acceleratori della l.r. 23/1997.
Nuove modifiche alla l.r. 12 del 2005
Nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 è stato approvato il testo della Legge Regionale Lombardia n. 21 “Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche”, portante modifiche alla l.r. 12 del 2005. Tra le novità: