Legge del Consiglio Regionale n. 67: le novità in materia di edilizia ed urbanistica

La Legge del Consiglio Regionale della Lombardia “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” è stata approvata nella seduta del 22/09/2020. 

Secondo quanto disposto all’art. 13, la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ad oggi non ancora avvenuta.

Alcune disposizioni introducono novità in ambito edilizio/urbanistico in applicazione delle disposizioni della normativa nazionale prevista dal DPR 380/2001, altre invece apportano modifiche alla L.R. 12/2005 al fine di incentivare e semplificare i procedimenti di rigenerazione urbana. 

In particolare si evidenzia quanto segue.

L’art. 5, che detta la disciplina regionale con riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e alle varianti non sostanziali a fini sismici, prevede che:

 - al co. 1

gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3

siano esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94-bis co. 2 del DPR 380/2001, articolo introdotto con L. 55/2019.

- al co. 2

per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al co. 1 

il titolo abilitativo necessario all'intervento edilizio stesso, munito di predetta asseverazione, abbia validità anche con riferimento al preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, secondo cui chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche è tenuto previamente a darne avviso al competente ufficio. 

Il medesimo comma specifica che ciò è possibile solo ove vengano rispettati gli strumenti urbanistici e la normativa di settore incidente sulla disciplina edilizia.

- al co. 3, 

la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge qui in commento, deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto MIT (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30.04.2020 emanato in attuazione a quanto disposto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001, 

in riferimento: 

a) alle previsioni di cui al comma 1;

b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

c) all’individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.  

- al co. 4, la deliberazione regionale di cui al comma precedente contenga altresì la disciplina dei controlli, che possono essere effettuati anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità così come previsto dall'art. 94-bis co. 5 DPR 380/2001.

- al co. 5, fino a quando non vengano applicate le disposizione previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015 e i relativi provvedimenti attuativi non si applichino se in contrasto con la sopravvenuta legislazione nazionale e con quanto previsto dal medesimo art. 5.

L’art. 6, che disciplina gli interventi di attività di edilizia libera a fini sismici, dispone che:

  • al co. 1, gli interventi di attività di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo edilizio per la loro realizzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 33/2015
  • al co. 2, sempre conformemente a quanto stabilito dalla prescrizioni urbanistiche e dalla normativa di settore, per la realizzazione dei tipi di interventi di cui al co. 1 non è necessario la previa denuncia di lavoro di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

L’ultimo comma dell’art. 5 estende gli effetti del preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 al titolo abilitativo necessario per la realizzazione di interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici; mentre per gli interventi di attività di edilizia libera, che già di per sé non richiedono alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 DPR 380/2001, non è necessario provvedere a preavvisare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 93 DPR 380/2001.

Restano sconosciute le ragioni per le quali il legislatore regionale, introducendo l'art. 6, non sia intervenuto direttamente sulla L.R. 12/2005 per conservare una certa uniformità e coesione alla disciplina in materia di governo del territorio, ma abbia invece preferito lasciare la disposizione al di fuori di predetto impianto normativo.

Da ultimo, in materia edilizia rileva l’art. 7, che introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana, il quale apporta modifiche alla L.R. 12/2005.

In particolare:

- alla lettera d) del co. 11 dell’art. 33 della Legge per il governo del territorio, che attualmente prevede:

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: 

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;

sono aggiunte immediatamente dopo le seguenti parole:

e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3. 

Ai fini della rigenerazione urbana per gli interventi realizzati in deroga alla pianificazione territoriale relativi al patrimonio edilizio dismesso con criticità, di cui all’art. 40-bis della L.R. 12/2005, nonché al recupero degli edifici rurali dispersi o abbandonati di cui all’art. 40-ter L.R. 12/2005 si applica la SCIA. Per tali interventi l’efficacia della SCIA è subordinata alla previa deliberazione del consiglio comunale di cui all’art. 40, in caso di deroga al PGT, e all’art. 40-ter co. 3 Legge per il governo del territorio.

- la lettera b) del comma 1 dell’art. 34, che fino all'entrata in vigore alla presente legge prevede che:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire: 

b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40-bis e 40-ter;

è sostituita dalla seguente:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire

b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);

Il permesso di costruire in deroga non è più  necessario per gli interventi di cui all'art. 40-bis e 40-ter della L.R. 12/2005 ai fini della rigenerazione urbana. Il titolo edilizio che dovrà essere richiesto sarà la SCIA, così come previsto dal nuovo art. 33 co. 1 lett. d) L.R. 12/2005 di cui sopra.

- all'articolo 51 della L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica: 

all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole “attività di logistica o autotrasporto” sono aggiunte le seguenti: “di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,”. Disposizione introdotta per semplificare gli adempimenti delle amministrazioni locali e per consentire una rapida ripresa delle attività economiche.

- l’articolo 87 al co. 2  della L.R. 12/2005, che attualmente prevede che:

Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;

viene così modificato: 

Il programma integrato di intervento è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

La Legge del Consiglio Regionale n. 67 è consultabile a questo indirizzo 


Copyright © www.studiospallino.it