Sanatoria paesaggistica e distanze ex art. 9 d.m. 1444/1968: la traslazione di volumi verso l'alto può non rilevare

La traslazione verso l’alto di volume esistente, se rileva come dato estetico, non costituisce ostacolo alla regolarizzazione ex art. 167 comma 4-a del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora si accerti che la superficie e la volumetria utili non sono aumentate (o sono aumentate soltanto nella misura consentita dall’ampliamento).


Con sentenza n. 229 del 9 febbraio 2016, il TAR Lombardia Brescia, sezione I, interviene in materia di sanatoria paesaggistica, specificando i confini dell'art. 167, comma 4-a, del D.Lgs. 42/2004, a norma del quale l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, tra gli altri, dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica:
a) [...] non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
Come noto, la portata della disposizione è fortemente limitata dal fatto che con la circolare 33/2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha invitato le amministrazioni locali a non utilizzare definizioni edilizie/urbanistiche per lavori, superfici utili e volumi, da valutarsi alla luce delle disposizioni e finalità della normativa paesaggistica (v. D.lgs. 42/2004: nozione di volume rilevante ai fini dell'autorizzazione paesaggistica).

La sentenza in esame, occupandosi di fattispecie nella quale era intervenuta una traslazione verso l'alto di parte della volumetria esistente, ha affermato che tale circostanza non costituisce un ostacolo alla regolarizzazione ex art. 167 comma 4-a del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, "qualora si accerti che la superficie e la volumetria utili non sono aumentate (o sono aumentate soltanto nella misura consentita dall’ampliamento)".

Il concetto di utilità implica infatti "che si debbano considerare i volumi effettivi (residenziali e non residenziali) realizzati in concreto. Se tali volumi sono rimasti quelli di progetto, solo traslati verso l’alto, ed eventualmente incrementati in misura marginale per esigenze collegate a particolari soluzioni tecnico-costruttive, non si verifica l’aumento di volumetria utile che impedisce la sanatoria dell’autorizzazione paesistica".

L'interpretazione dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 avviene dunque in un'ottica di ragionevolezza, nel senso che non soltanto non si ha nuovo volume, anche ai fini paesaggistici, quando questo risulti dalla traslazione di volume esistente, ma anche quando questo sia il risultato di un incremento "marginale", in ragione di esigenze costruttive.

La medesima metodologia interpretativa il TAR ha applicato con riferimento alle problematiche delle distanze ex d.m. 1444/1968 della nuova porzione di edificio verso la parete finestrata di edificio confinante.

A questo proposito il TAR afferma che:

  • attraverso l’art. 9 del DM 1444/1968 viene tutelato un interesse pubblico di natura igienico-sanitaria, ovvero l’esigenza di garantire l’aerazione degli spazi interni agli edifici e di evitare la formazione di intercapedini malsane tra i fabbricati;
  • il vincolo della distanza minima deve però essere applicato secondo il canone di proporzionalità, ossia nei limiti necessari a prevenire il degrado igienico-sanitario;
  • di conseguenza, il rispetto puntuale della distanza minima dalle pareti finestrate non è necessario se non vi siano pericoli di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie nelle abitazioni servite dalle finestre;
  • questa situazione può verificarsi quando non vi sia esatta corrispondenza tra il nuovo muro e la contrapposta parete finestrata, oppure quando attorno a quest’ultima rimanga comunque spazio sufficiente per conservare inalterate l’aerazione e l’illuminazione (v. TAR Brescia Sez. I 27 agosto 2010 n. 3240).

La sentenza n. 229/2016 del TAR Lombardia, Brescia, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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