Sindaco: l'avocazione non opera per rimediare ad atti illegittimi

E' illegittima la decisione del Sindaco di avocare a sé un singolo procedimento ed affidarlo ad un dirigente di altro settore con il compito di dargli corso sul presupposto che le valutazioni operate dal dirigente competente “si pongono in aperto contrasto con le conclusioni dell’Ufficio legislativo e legale” del Comune stesso.


Nel caso in esame, con l’atto di avocazione il Sindaco non aveva posto un obiettivo gestionale, ma di fatto adottato l’atto di gestione: egli non si è, infatti, limitato a dettare un indirizzo o a individuare il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento, ma ha configurato in modo puntuale il contenuto che il provvedimento doveva assumere, avvalendosi di un parere legale da lui stesso richiesto e facendo ad esso assumere una portata assoluta e vincolante.

Il Sindaco non può dunque esercitare poteri di fatto per rimediare ad eventuali atti illegittimi compiuti dai dirigenti preposti agli uffici comunali: nel quadro normativo vigente, infatti, la competenza negli enti locali a provvedere in sede di autotutela va riconosciuta unicamente all'organo che ha emanato l'atto illegittimo.

La sentenza 21 maggio 2015 n. 1206 del TAR Sicilia, Palermo, è disponibile a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it