Acquedotto consortile: la natura pubblica delle acque vieta di subordinare il rilascio di autorizzazioni all'assenso di terzi

Avv. Alice Galbiati
Con sentenza n. 1128 depositata il 2 maggio 2014 la Sezione IV del T.A.R. Lombardia si pronuncia in tema di allacciamento ad un acquedotto consortile da parte di una struttura agricola, statuendo che  la natura pubblica del servizio idrico ne impone la vocazione all'utilizzazione da parte di tutte le proprietà facenti parte del comprensorio, senza che risulti necessaria alcuna autorizzazione da parte di privati sui cui terreni corre la conduttura o ai quali la conduttura è diretta. 


In un primo momento, la richiesta di allacciamento è stata negata sull'asserita mancanza di tutti gli elementi utili all'evasione della domanda.

Impugnato il provvedimento di diniego, in sede cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris del ricorso ed in considerazione della natura di servizio pubblico della fornitura del bene acqua ha ordinato all'amministrazione il riesame dell'istanza di allacciamento.

In mancanza di ottemperanza da parte dell'amministrazione l'ordine è stato reiterato e solo dopo la nuova ordinanza cautelare il commissario e responsabile pro tempore del Consorzio, con due distinte note, ha espresso parere favorevole all'allacciamento, consentendolo, tuttavia, in un punto a notevole distanza dalla struttura agricola richiedente e subordinandolo alla presentazione di atti di assenso ovvero di servitù o concessione dei proprietari dei fondi siti tra la proprietà richiedente ed il punto di allacciamento.

La proprietà ha impugnato per motivi aggiunti queste due note, deducendo la violazione del precetto contenuto nelle ordinanze cautelari, la mancata indicazione della prevalenza delle ragioni di ordine pubblicistico rispetto a quelle del privato richiedente, l'eccesso di potere per manifesta perplessità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, oltre che violazione dell'art. 1033 c.c.

Con la pronuncia in commento, la Sezione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse alla luce della successiva emanazione dell'autorizzazione, ma ha accolto le censure mosse dalla proprietà agricola nel ricorso per motivi aggiunti avverso il contenuto delle stessa.

Il Collegio ha infatti evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, di un diritto di uso pubblico della condotta corrente lungo il tracciato della strada consortile a servizio delle proprietà circostanti, cui consegue la palese contraddittorietà della decisione amministrativa di consentire l'allacciamento in un punto a notevole distanza (circa due chilometri) dalla cascina richiedente, invece che nel punto alla stessa più prossimo, comunque situato lungo la strada consortile.

Sottolinea, inoltre, il T.A.R. che indipendentemente dal soggetto che ha realizzato la diramazione della condotta, la natura pubblica del servizio idrico ne impone la vocazione all'utilizzazione da parte di tutte le proprietà facenti parte del comprensorio, senza che risulti necessaria alcuna autorizzazione da parte di privati.

Ciò anche in considerazione del disposto dell'art. 1033, comma 1, c.c., che pone in capo al proprietario di un fondo l'obbligo di consentire il passaggio per esso alle acque di ogni specie da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

Alla luce della destinazione collettiva della condotta, incompatibile con diritti di esclusività di alcuni dei privati proprietari, la Sezione ha dunque sancito l'illegittimità del contenuto dell'autorizzazione nella parte in cui individua quale punto di allacciamento una località a notevole distanza dalla proprietà richiedente e condiziona lo stesso alla presentazione di atti di assenso ovvero di servitù o concessione dei proprietari dei fondi che separano la proprietà richiedente dal punto di allacciamento autorizzato.

La sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 2 maggio 2014, n. 1129 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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